Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/38: Modifica dell'ordinanza sul traffico pesante (OTTP) · 12 pagine
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le amministrazioni portuali sono tenuti a cooperare alla prova circa le corse iniziali e finali effettuate nel TCNA. Finora si è consapevolmente rinunciato a creare un’apposita regolamentazione, dato che l’obbligo di cooperazione causerebbe alle persone in questione oneri sproporzionati. Per questo motivo l’ultima parte della frase risulta obsoleta e può essere stralciata. Inoltre, nel caso dell’ordinanza sulla restituzione della tassa sul traffico pesante per i trasporti eseguiti sui percorsi iniziali e finali nel traffico combinato non accompagnato si tratta di una mera ordinanza d’applicazione che non ha ripercussioni per il DATEC. Per questo motivo, può essere stralciata anche l’indicazione secondo la quale il disciplinamento deve avvenire d’intesa con il DATEC.
Gli articoli 10 e 11 capoverso 3 e 4 OTTP devono pertanto essere adeguati o precisati.
2.1.6 Art. 11 cpv. 1 e art. 12
Dall’introduzione, nel 2012, degli sconti per i veicoli equipaggiati a posteriori con un sistema di filtro antiparticolato delle categorie di norme sulle emissioni EURO II / EURO 2 ed EURO III / EURO 310 nonché per quelli delle categorie EURO VI / EURO 611, le aliquote normali della TTPCP non sono indicate solo all’articolo 14 capoverso 1 OTTP, bensì anche nei nuovi articoli 14a capoverso 1 e 14b capoverso 1 OTTP per i veicoli che beneficiano dello sconto. La tassa per i veicoli assoggettati alla TTPCP di cui agli articoli 11 capoverso 1 e 12 OTTP corrisponde al 75 per cento delle aliquote normali. Il rimando ai due nuovi articoli deve essere aggiunto agli articoli 11 capoverso 1 e 12 OTTP.
Per i veicoli assoggettati alla TFTP con i quali viene trasportato esclusivamente legname greggio, segnatamente tronchi, legname industriale, per la produzione di energia e cascami di legno (art. 11 cpv. 1 OTTP; si tratta in particolare di carri con motore, trattori e veicoli a motore per il trasporto di cose che non oltrepassano la velocità massima di 45 km/h), la tassa corrisponde al 75 per cento delle aliquote normali per veicoli assoggettati alla TFTP, conformemente all’articolo 4 capoversi 1 e 2 OTTP. In occasione dell’introduzione della nuova categoria «autobus e autosnodati d’un peso totale eccedente 26 t.» all’articolo 4 capoverso 1 lettera e OTTP nel 200812, il riferimento alla categoria «carri con motore, trattori e veicoli a motore per il trasporto di cose che non oltrepassano la velocità massima di 45 km/h» contenuto nell’articolo 11 capoverso 1 OTTP non è stato adeguato. Tale adeguamento viene effettuato in occasione della presente modifica dell’ordinanza.
2.1.7 Art. 12b
I detentori di veicoli con i quali vengono trasportati esclusivamente legname greggio, latte alla rinfusa e animali da reddito possono chiedere, in occasione della messa in circolazione del veicolo, una riduzione delle aliquote del 25 per cento, impegnandosi a utilizzare il veicolo per determinati scopi (art. 11 cpv. 1 e 12 OTTP). L’impiego illecito del veicolo comporta la revoca dell’agevolazione (art. 12a cpv. 2 OTTP).
Con la sottoscrizione dell’impegno i detentori hanno diritto a uno sconto sulla tariffa. D’altro canto, l’autorità d’esecuzione deve poter chiedere a posteriori ai detentori, anche in assenza di sospetti concreti sull’impiego illecito di singoli veicoli, delle prove che confermino il rispetto dell’impegno preso. In caso contrario, il rapporto di fiducia sarebbe unilaterale. Per evitare questa situazione è stato creato l’articolo 12b OTTP, secondo il quale il richiedente deve conservare per almeno cinque anni i documenti e i giustificativi necessari per comprovare il rispetto dell’impegno preso e presentarli, su richiesta, alla DGD.
10 RU 2011 5947 11 RU 2012 3423