Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/38: Modifica dell'ordinanza sul traffico pesante (OTTP) · 12 pagine
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prima dell’entrata in vigore dell’OTV i trasferimenti dagli aeroporti erano considerati corse assoggettate alla TFTP.
Le località o regioni turistiche sono tuttavia ben collegate grazie al servizio di linea. Pertanto i trasferimenti dagli aeroporti non possono essere considerati né corse del servizio di linea nel senso proprio né corse con funzione di collegamento. Lo scopo di tali trasferimenti è solo quello di trasportare comodamente i turisti dall’aeroporto alla località di destinazione evitando fastidiosi cambi di mezzo di trasporto. In fondo, questo tipo di trasporto si avvicina molto alle corse nell’ambito delle quali sono trasportati esclusivamente scolari o studenti (trasporto di scolari, art. 7 lett. b OTV) o esclusivamente lavoratori (trasporto di lavoratori, art. 7 lett. c OTV) nonché a quelle effettuate da un’impresa non attiva nel settore dei trasporti, o effettuate per suo conto o a sua richiesta, destinate esclusivamente ai suoi clienti, membri o visitatori (art. 7 lett. d OTV). Tutte queste corse ai sensi dell’articolo 7 lettere b-d OTV non necessitano di una concessione, bensì di un’autorizzazione e non sono pertanto esentate dall’obbligo di pagare la tassa sul traffico pesante. Il fatto di privilegiare (ovvero esentare dalla tassa) i trasferimenti dagli aeroporti (art. 6 lett. e OTV) non è giustificabile.
Attualmente vi sono circa sette-dieci imprese di trasporto che effettuano trasferimenti dagli aeroporti, e la tendenza è in aumento.
Per i summenzionati motivi l’articolo 3 capoverso 1 lettera c OTTP deve essere adeguato escludendo esplicitamente i trasferimenti dagli aeroporti dall’elenco delle eccezioni e assoggettandoli alla TFTP analogamente alle corse di cui all’articolo 7 lettere b-d OTV.
2.1.4 Art. 4 cpv. 1 lett. a
Gli autoveicoli pesanti per il trasporto di persone, le automobili pesanti e i rimorchi abitabili di un peso totale eccedente 3,5 tonnellate sono assoggettati alla TFTP. I rimorchi per il trasporto di persone di peso superiore a 3,5 tonnellate sono imposti alla stessa stregua dei summenzionati veicoli, ma non sono esplicitamente menzionati all’articolo 4 capoverso 1 lettera a OTTP. Con la presente modifica si intende aggiungere tale precisazione.
2.1.5 Art. 10 e art. 11 cpv. 3 e 4
Ai sensi dell’articolo 10 OTTP, il Dipartimento federale delle finanze (DFF) è autorizzato,
d’intesa con il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC), a stabilire come i detentori di veicoli devono comprovare le corse beneficianti di restituzione nel quadro del traffico combinato non accompagnato (TCNA) nonché a definire l’obbligo di cooperazione delle imprese ferroviarie, delle compagnie di navigazione, dei gestori di scali ferroviari di trasbordo e delle amministrazioni portuali. Secondo l’articolo 11 capoverso 3 OTTP, il DFF può parimenti stabilire come i detentori devono addurre le prove relative al diritto alla restituzione per le corse nell’ambito dei trasporti di legname. In occasione dell’elaborazione dell’ordinanza del 1° settembre 20008 sulla restituzione della tassa sul traffico pesante per i trasporti eseguiti sui percorsi iniziali e finali nel traffico combinato non accompagnato nonché dell’ordinanza del 16 ottobre 20009 concernente la restituzione della tassa sul traffico pesante per i trasporti di legname greggio, il DFF ha dovuto fissare ulteriori disposizioni, affinché il sistema relativo alle restituzioni fosse applicabile, in quanto l’OTTP non definisce le necessarie questioni procedurali. Dato che la regolamentazione creata dal DFF ha dato buoni risultati, con la presente modifica dell’OTTP si intende migliorare la situazione giuridica permettendo al DFF di disciplinare in dettaglio la procedura di restituzione per quanto riguarda le corse nel TCNA e i trasporti di legname, fissare i relativi termini nonché stabilire il genere di prova da fornire.
Ai sensi dell’articolo 10 OTTP, il DFF, d’intesa con il DATEC, dovrebbe inoltre stabilire come le imprese ferroviarie, le compagnie di navigazione, i gestori di scali ferroviari di trasbordo e
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RS 641.811.22
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