Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/38: Modifica dell'ordinanza sul traffico pesante (OTTP) · 12 pagine
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2.1.8 Art. 13
L’articolo 13 OTTP definisce il peso determinante per il calcolo della tassa sul traffico pesante. Dalle esperienze fatte nei primi 12 anni di applicazione della tassa è emerso che questo articolo non comprende tutte le possibili combinazioni di veicoli, ciò che può causare problemi al momento della determinazione della tassa. Inoltre, la base di calcolo per la TTPCP e la TFTP viene ora definita in due articoli distinti (art. 13 e 13a OTTP).
Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale13, per la fissazione del peso determinante devono essere presi in considerazione i carichi degli assi indicati nella licenza di circolazione. Da allora, insieme alla dichiarazione del chilometraggio i detentori interessati devono presentare alla DGD, per ogni combinazione di veicoli e periodo di tassazione, una richiesta scritta di presa in considerazione dei carichi degli assi, allegando la licenza di circolazione. La DGD esamina tutte le domande e rileva manualmente i dati. Tutto ciò comporta un onere supplementare sia per la DGD sia per i detentori di veicoli. Inizialmente sono state presentate circa 500 richieste al mese. Da allora, esse sono quasi dimezzate. Questa diminuzione indica che il settore dei trasporti non attribuisce più la stessa importanza ai carichi degli assi come alcuni anni fa. È possibile che i detentori impieghino i veicoli in questione sotto forma di combinazioni di veicoli adeguati allo scopo oppure che riducano per quanto possibile i pesi indicati nella licenza di circolazione oppure che rinuncino a presentare una richiesta a causa dell’esiguo potenziale di risparmio (max. 0,1-1,5 t).
Nella sua sentenza il Tribunale federale ha inoltre stabilito che nei limiti consentiti dalla legge, la quale lascia consapevolmente margine di manovra (cfr. il messaggio dell’11 settembre 199614 a sostegno di una legge federale concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni, pag. 434) per semplificazioni nella riscossione della tassa nei casi in questione (art. 6 cpv. 2 LTTP), il legislatore può modificare le disposizioni se intende mantenere la prassi vigente o se ritiene che un’altra soluzione sia più adeguata allo scopo.
L’articolo 6 capoverso 2 LTTP prevede che «nel caso di veicoli combinati, il peso totale massimo autorizzato dei veicoli trattori può essere utilizzato come base di calcolo della tassa». Il testo del messaggio illustra chiaramente l’intenzione del legislatore, ovvero il fatto di semplificare il calcolo della tassa in caso di combinazioni di veicoli: «Non è ancora stato stabilito se nei rimorchi verrà installato un apparecchio indipendente per la rilevazione delle prestazioni chilometriche. Se così non fosse, si dovrà trovare un’altra soluzione per i rimorchi. O si riscuote una tassa forfettaria o, per semplificare, per i veicoli combinati ci si basa sul peso totale massimo autorizzato.»15
Per i summenzionati motivi, l’articolo 13 OTTP deve essere adeguato in modo tale che per il calcolo della tassa non vengano più prese in considerazione le limitazioni indicate nella licenza di circolazione quali il carico dell’asse, il carico della sella d’appoggio, il carico
d’appoggio e simili. Nel suddetto articolo deve piuttosto essere ancorato il principio secondo il quale, in caso di combinazioni di veicoli, è determinante innanzitutto il peso autorizzato del convoglio menzionato nella licenza di circolazione. Solo se il rimorchio è dichiarato in modo conforme alle prescrizioni, è possibile sommare il peso totale del veicolo trattore e quello del rimorchio trainato.
Quasi sicuramente la modifica dell’ordinanza non comporterà oneri finanziari supplementari per i detentori di veicoli, o solo minimi. Da un lato, viene a cadere la laboriosa procedura di presentazione della richiesta di presa in considerazione dei carichi degli assi, con conseguenze positive anche dal punto di vista finanziario. Dall’altro, i detentori hanno la possibilità di ridurre il peso delle proprie combinazioni di veicoli.
Qualora in futuro fosse necessario continuare a tenere in considerazione i carichi degli assi e simili valori, sarebbe necessario adeguare il sistema elettronico delle autorità d’esecuzione. Il rilevamento e l’elaborazione manuali, da parte dei collaboratori dell’Amministrazione federale delle dogane (AFD), delle richieste inviate mensilmente è onerosa e non è più attuale. I dati
13 Sentenza del Tribunale federale del 4 giugno 2007 (2A.479/2006/ble) 14 FF 1996 V 407 segg. 15 FF 1996 V 407 segg. (pag. 434)