Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/38: Modifica dell'ordinanza sul traffico pesante (OTTP) · 12 pagine

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disposizioni dell’articolo 16 capoverso 4 OTTP. Se esse constatano un’inosservanza

dell’articolo 13b capoversi 1 o 2 OTTP, lo comunicano per scritto alla DGD, la quale adotta le misure necessarie.

Se il segnale non è apposto oppure se non soddisfa i requisiti, per gli autoarticolati immatricolati separatamente e per gli autotreni la tassa è calcolata sulla base del peso massimo autorizzato del convoglio menzionato nella licenza di circolazione del trattore a sella nel primo caso e del veicolo trattore nel secondo.

I dettagli relativi al segnale sono disciplinati nel nuovo allegato 5 OTTP.

Per quanto riguarda le dimensioni delle cifre, le caratteristiche dei colori, l’altezza e via di seguito, il segnale corrisponde alle targhe di controllo riflettenti anteriori dei veicoli. I costi di fabbricazione dovrebbero essere bassi, dato che è possibile ricorrere a procedure, macchinari, materiali e via di seguito già esistenti. Le targhe riflettenti hanno dato buoni risultati nella pratica e possono essere riconosciute e lette dalle stazioni di controllo TTPCP.

Le dimensioni minime del segnale sono: 80 per 160 millimetri (misure della targa di controllo anteriore: 80 x 300 mm). Il fondo è bianco retroriflettente e deve corrispondere alle esigenze della norma ISO 759117. Ulteriori dettagli sono desumibili dalle direttive del Dipartimento federale di giustizia e polizia del 2 giugno 1987 concernenti le targhe riflettenti / targhe di formato allungato. Il segnale, sotto forma di adesivo o piastra di metallo, deve essere apposto sul retro del rimorchio con targhe trasferibili assoggettato alla TTPCP in modo ben visibile dall’esterno e possibilmente verticale, a una distanza di almeno 20 centimetri dalla targa di controllo posteriore. L’altezza e la larghezza delle cifre di colore nero corrispondono rispettivamente a 53 e 27 millimetri (minimo). La larghezza del tratto è di almeno 7 millimetri, mentre la distanza tra la singole cifre è di almeno 6 millimetri. Il peso totale del rimorchio menzionato nella licenza di circolazione deve essere indicato in tonnellate con due cifre decimali dopo la virgola.

2.1.11 Art. 16 cpv. 2

L’articolo 16 capoverso 2 OTTP prevede che l’AFD, d’intesa con l’Ufficio federale di metrologia (METAS), designi le officine di montaggio incaricate del montaggio e della messa in funzione dell’apparecchio di rilevazione della TTPCP. Tuttavia, sin dall’introduzione della tassa sul traffico pesante solo l’AFD si è occupata della designazione delle officine e del rilascio delle relative autorizzazioni, mentre il METAS si è occupato di verificare che gli apparecchi siano calibrati e soddisfino i requisiti legali. Se il METAS constata delle irregolarità, ne informa l’AFD la quale adotta le misure necessarie o ritira l’autorizzazione. Dato che tale procedura ha dato risultato positivi, l’articolo 16 capoverso 2 OTTP viene modificato in tal senso.

Finora l’AFD ha emanato le disposizioni e prescrizioni determinanti in materia di officine di montaggio sotto forma di istruzioni. Con l’adeguamento dell’articolo 220 capoverso 1bis dell’ordinanza del 19 giugno 199518 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali, il DFF è responsabile per disciplinare i particolari concernenti i requisiti e il controllo delle officine che installano, collaudano e riparano dispositivi di limitazione della velocità o odocronografi. Queste officine sono per lo più officine di montaggio TTPCP e l’AFD è quindi responsabile per il loro riconoscimento. Sulla scorta dell’articolo 220 capoverso 1bisOETV, l’articolo 16 capoverso 2 OTTP è modificato in modo tale da permettere al DFF di disciplinare i particolari anche per quanto concerne i requisiti posti alle officine di montaggio TTPCP. In questo modo sarà possibile disciplinare in un’ordinanza del DFF (non ancora elaborata) le esigenze poste alle officine di montaggio TTPCP e alle officine che installano, collaudano e riparano dispositivi di limitazione della velocità o odocronografi. Una simile ordinanza va a beneficio delle autorità e imprese interessate. In questo modo si garantisce che anche in futuro vi sia

17 ISO 7591, edizione 1982-12, veicoli stradali; targhe retroriflettenti per veicoli a motore e i loro rimorchi; specifiche 18 OETV; RU 2006 1677