Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/38: Modifica dell'ordinanza sul traffico pesante (OTTP) · 12 pagine

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1.2 Oggetto della modifica dell’ordinanza

Con l’attuale revisione dell’OTTP vengono, tra l’altro, introdotti adeguamenti tecnici nonché creata la possibilità di adottare misure per impedire e scoprire gli abusi. In particolare:

- nuova definizione del peso determinante: per il calcolo della TTPCP non si prendono più

in considerazione il carico degli assi e simili valori;

- speciale segnale esterno per i rimorchi immatricolati con targhe trasferibili, sul quale è

indicato il peso totale massimo autorizzato;

- precisazione delle norme di delega, per quanto riguarda il traffico combinato non accom-

pagnato e i trasporti di legname, nonché delle disposizioni relative ai trasporti di latte alla rinfusa e animali da reddito;

- possibilità di controllare il rispetto dell’impegno preso dai detentori per quanto riguarda i

veicoli con i quali vengono trasportati unicamente legname greggio, latte alla rinfusa o animali da reddito;

- ottimizzazione della procedura in caso di richieste da parte di persone solidalmente re-

sponsabili che intendono affidare un veicolo trattore o un rimorchio a terzi per l’uso;

- possibilità di rifiutare il proseguimento del viaggio se i pagamenti anticipati o le prestazio-

ni di garanzia non sono stati effettuati oppure i provvedimenti cautelativi non sono stati applicati;

- adeguamento delle deroghe nel quadro dei veicoli di imprese che effettuano corse

nell’ambito di una concessione per il trasporto di persone;

- esenzione dei veicoli noleggiati per la protezione civile per determinati interventi.

2 Commento ai singoli articoli

2.1 Modifica dell’OTTP

2.1.1 Art. 3 cpv. 1 lett. a

Adeguamento redazionale.

2.1.2 Art. 3 cpv. 1 lett. abis e b, art. 12c

L’articolo 3 capoverso 1 lettera a OTTP prevede l’esenzione dalla tassa per i veicoli acquistati, presi in leasing, noleggiati o requisiti per l’Esercito e muniti di targhe di controllo militari oppure di targhe di controllo civili e d’un contrassegno M+. Per quanto riguarda la protezione civile, attualmente sono esentati dalla tassa solo i veicoli della protezione civile (art. 3 lett. b). Nella prassi questa norma non è tuttavia sufficiente, poiché la protezione civile stessa dispone solo di pochi veicoli pesanti e, a seconda dell’intervento, deve noleggiarne altri. Per garantire la parità di trattamento tra l’Esercito e la protezione civile a livello nazionale, in futuro saranno esentati dall’obbligo della tassa anche i veicoli acquistati, presi in leasing o requisiti nonché quelli noleggiati per la protezione civile. I veicoli noleggiati possono tuttavia essere esentati solo se utilizzati per:

- istruzione (art. 33 segg. della legge federale del 4 ottobre 20025 sulla protezione della

popolazione e sulla protezione civile);

- interventi a livello nazionale in caso di catastrofi o situazioni d’emergenza oppure di con-

flitto armato (art. 27 cpv. 1 LPPC);

5 LPPC; RS 520.1