Rapporto sui risultati

Consultazione 2012/43: Legge federale sulla soppressione della Commissione federale di condono dell'imposta federale diretta (Legge sul condono dell'imposta) · 15 pagine

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Presidente della CFC: bisogna evitare di aggirare abusivamente mediante una domanda di condono a posteriori la procedura di esecuzione avviata.

Contrari

In linea di principio nessun partecipante all’indagine conoscitiva ha avversato la disposizione.

4.3.4.3 Condono nei casi di imposizione alla fonte (art. 167 cpv. 3) Favorevoli

I Cantoni AG, BE, BL, BS, FR, GE, GL, GR, JU, LU, NE, NW, SG, SH, SO, SZ, TG (la disposizione dovrebbe però essere disciplinata in un’ordinanza), TI, UR, VD, VS, ZG, ZH; il presidente della CFC, il vicepresidente della CFC, il CP.

Motivazione e proposte

AG: nell’ordinanza del DFF sul condono dell’imposta dovrebbero essere disciplinate le condizioni del condono nei casi dell’imposta alla fonte, segnatamente anche per le persone assoggettate all’imposta alla fonte che devono ricorrere all’aiuto sociale.

GR e SZ; il presidente e il vicepresidente della CFC; il CP: il debitore della prestazione

imponibile ha dedotto l’imposta alla fonte dal salario del lavoratore e deve versarla alle autorità fiscali. Di fatto si tratta di denaro che non gli appartiene e che ha ricevuto a titolo fiduciario. Le condizioni per un condono devono essere adempiute presso il contribuente.

Contrari

Nessun partecipante all’indagine conoscitiva ha avversato la disposizione.

4.3.5 Motivi di esclusione di un condono (art. 167a) Favorevoli

I Cantoni AG, BE, BL, BS, GL, JU, LU, NE, SG, SZ, TI (in parte), UR, VD, VS, ZG, ZH.

I Cantoni SO e TG non hanno criticato le disposizioni, ma queste dovrebbero essere disciplinate in un’ordinanza. Il Presidente della CFC, il vicepresidente della CFC, il CP.

Motivazione e proposte

BL: l’elenco serve a garantire la certezza del diritto. Tuttavia, le fattispecie menzionate alle lettere b–d sono molto difficili da spiegare e da documentare in pratica.

BS, VD: manca una disposizione analoga all’articolo 10 capoverso 2 dell’ordinanza del DFF sul condono dell’imposta, secondo la quale in presenza di altri creditori è ammissibile un condono dell’imposta solo se questi creditori terzi rinunciano ai loro crediti nella stessa proporzione come il fisco.

GL: la clausola generale con l’elenco successivo a titolo esemplificativo semplifica

l’elaborazione della domanda di condono.

In linea di principio il Cantone JU approva la disposizione. Tuttavia, rimane irrisolta la questione se i motivi di esclusione siano sufficientemente definiti a livello normativo.

Il Cantone LU è d’accordo sul contenuto. La condonabilità in generale dovrebbe però essere stabilita a livello legislativo e la definizione dei comportamenti indegni di condono deve essere lasciata alla prassi.

NE: il condono dell’imposta è un ambito poco oggettivabile. È pertanto indispensabile definire con precisione le condizioni di un condono.