Rapporto sui risultati
Consultazione 2012/43: Legge federale sulla soppressione della Commissione federale di condono dell'imposta federale diretta (Legge sul condono dell'imposta) · 15 pagine
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LU: in linea di principio nel Cantone LU solo un’autorità si pronuncia di volta in volta sulle domande di condono per tutti i tipi di imposte. Ad esempio, i Comuni decidono sulle domande di condono dell’imposta federale diretta, sempre che sia stata presentata anche una domanda di condono delle imposte cantonali e comunali che è di competenza comunale.
NE: la decisione sul condono dovrebbe essere uguale per tutti i tre tipi di imposta.
CDCF: dal profilo materiale valgono le stesse considerazioni addotte dai Cantoni AR, GE, SO, UR, VS e ZH. Nei Cantoni in cui la procedura di condono dell’imposta cantonale è stata parzialmente delegata ai Comuni, bisogna verificare se il condono dell’imposta federale diretta è affidata anche a questi o se deve avvenire una concentrazione presso il Cantone.
Contrari
I Cantoni AG, TG.
Motivazione e proposte
AG: nel Cantone AG il Municipio è competente per la riscossione e il condono delle imposte cantonali e comunali. L’Amministrazione cantonale delle contribuzioni è invece competente per la riscossione e il condono dell’imposta federale diretta delle persone fisiche nonché delle imposte federali, cantonali e comunali delle persone giuridiche. L’intenzione di non voler intervenire nell’ordinamento delle competenze cantonali non è espresso chiaramente nel progetto. Nel caso di un’attuazione alla lettera, nel Cantone AG il Municipio dovrebbe decidere sul condono dell’imposta federale diretta, sebbene la riscossione sia effettuata
dall’Amministrazione cantonale delle contribuzioni. Una soluzione del genere non ha senso. A causa della soppressione della CFC un Cantone non deve nuovamente disciplinare la procedura di riscossione. Il Cantone AG chiede di adeguare il progetto, altrimenti non sarà possibile approvare il testo di legge.
TG: secondo la legge tributaria cantonale, nel Cantone TG l’autorità di riscossione, ovvero l’Ufficio contribuzioni comunale, decide sulle domande di condono di importo fino a 5000 franchi all’anno, mentre negli altri casi decide l’Amministrazione cantonale delle contribuzioni. La riscossione dell’imposta federale diretta spetta all’Amministrazione cantonale delle contribuzioni. Non ha molto senso conformare la regolamentazione delle competenze
dell’imposta federale diretta a quella delle imposte cantonali e comunali. Una competenza ripartita all’interno dei Cantoni sarebbe contraria agli sforzi di armonizzazione e soprattutto renderebbe pressoché impossibile ottenere una prassi uniforme per 80 Uffici contribuzioni comunali. La regolamentazione delle competenze deve pertanto essere lasciata ai Cantoni.
4.3.7 Contenuto della domanda di condono (art. 167c)
La maggior parte dei partecipanti all’indagine conoscitiva non si è pronunciata espressamente in merito all’articolo 167c. Il Cantone ZG ha sottolineato che nell’articolo 167c si chiede che la domanda di condono debba essere motivata e debba contenere i mezzi di prova necessari. Almeno nel messaggio si dovrebbe spiegare che questa non è una prescrizione dell’entrata in materia, ma che una motivazione o un mezzo di prova mancante può essere inviato successivamente.
4.3.8 Diritti e obblighi procedurali del richiedente (art. 167d)
I partecipanti all’indagine conoscitiva si sono espressi in maniera isolata in merito a questa disposizione e in linea di principio nessuno l’ha respinta. La gratuità della procedura di condono e di reclamo ha riscosso vasti consensi (i Cantoni AG, BE, BL, BS, FR, GE, GL, GR, JU, LU, NE, NW, SG, SH, SO, SZ, TG, TI, VD, VS, ZG, ZH; il presidente della CFC; il vicepresidente della CFC. Il Cantone UR approva la procedura di condono e la procedura preliminare di reclamo. Tuttavia, nel Cantone UR quest’ultima è in linea di massima a pagamento. Il CP respinge la gratuità).