Rapporto sui risultati

Consultazione 2012/43: Legge federale sulla soppressione della Commissione federale di condono dell'imposta federale diretta (Legge sul condono dell'imposta) · 15 pagine

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SZ: un elenco non esaustivo concretizza il concetto di condonabilità conformemente al diritto e lascia spazio ad altri casi equivalenti.

Il Cantone TI condivide le motivazioni legate alle lettere b, c e d dell’articolo 167a. La motivazione della lettera a dovrebbe essere relativizzata. I contribuenti si lasciano imporre d’ufficio non unicamente per motivi di opportunità o di disinteresse, ma per ragioni di ordine sociale o medico che li portano a tralasciare aspetti puntuali e importanti non solo in ambito fiscale. In questi casi occorrerebbe entrare almeno nel merito della richiesta di condono.

Il Cantone VS è d’accordo con l’elenco a titolo esemplificativo, poiché copre i casi più frequenti. L’iscrizione nella legge comporterebbe una migliore accettazione delle decisioni.

ZG: la concretizzazione del concetto di condonabilità a livello legislativo è molto utile per l’applicazione del diritto. La lettera a dovrebbe essere eventualmente precisata o stralciata senza sostituzione. Si darebbe altrimenti l’impressione che è in discussione la correttezza materiale della tassazione d’ufficio, che non è affatto lo scopo della procedura di condono. ZH: la disposizione serve a garantire la certezza del diritto e corrisponde al diritto attuale.

Presidente e vicepresidente della CFC: per motivi di trasparenza è opportuno elencare esplicitamente i casi principali.

CP: l’elenco dovrebbe essere esaustivo e i concetti dovrebbero essere concretizzati.

Considerazioni materiali contrarie

I Cantoni FR, GE, GR, NW, SH; la CDCF.

Motivazione e proposte

I Cantoni FR, NW; la CDCF: le disposizioni dell’articolo 167a sono superflue. Se dovesse essere necessario, l’AFC può emanare al riguardo una circolare.

GE: i comportamenti devono essere ricondotti alla giurisprudenza che può ancora variare. Non dovrebbero essere sanciti nella legge o almeno non definitivamente.

GR: la norma è superflua e in parte (lett. a) impropria. Per la concessione di un condono devono essere accertate le situazioni finanziarie al momento della decisione. Non è importante se il credito fiscale si basa o meno su una tassazione d’ufficio.

4.3.6 Autorità di condono competenti (art. 167b)

Nella misura in cui si sono espressi al riguardo, i partecipanti all’indagine conoscitiva – per i quali attualmente la stessa istanza decide sul condono delle imposte cantonali e dell’imposta federale diretta – hanno in linea di principio approvato questa disposizione. I Cantoni che sarebbero particolarmente interessati dall’articolo 167b, ovvero i Cantoni in cui attualmente diverse autorità decidono sul condono dell’imposta cantonale o dell’imposta federale diretta hanno per contro sottolineato che le attuali competenze cantonali dovrebbero rimanere invariate (AG e TG).

Considerazioni favorevoli

AR, GE, SO, UR, VS, ZH: è positivo che nelle procedure di condono cantonali attualmente funzionanti si intervenga solo in casi singoli. L’esigenza della Confederazione per cui una domanda di condono per l’imposta federale diretta e l’imposta cantonale sul reddito e

sull’utile debba essere giudicata dalle stese istanze nello stesso procedimento e con gli stessi rimedi giuridici è opportuna. In questo modo si possono evitare contraddizioni.

Il Cantone BE accoglie favorevolmente il fatto che per impostare l’iter giudiziario cantonale non siano formulate prescrizioni in modo da poter mantenere le competenze esistenti.

GR: è molto positivo che si possa intervenire con prudenza nelle procedure cantonali attualmente funzionanti. Per il Cantone GR è importante che i Comuni possano decidere autonomamente sulle domande, poiché nei Grigioni essi disporrebbero della propria sovranità fiscale.