Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/49: Treni per i tifosi; modifica della legge sul trasporto di viaggiatori (LTV) · 15 pagine

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Art. 12a LTV

Cpv. 1

L'impresa di trasporto potrà obbligare i tifosi ad utilizzare un treno o un autobus noleggiato (charter) come pure a disporre di un biglietto d'ingresso alla

manifestazione sportiva. Queste due possibilità possono essere combinate. Se l'associazione sportiva non noleggia un veicolo, l'impresa di trasporto può, di propria iniziativa, mettere a disposizione un treno speciale. Anziché mettere a disposizione un intero convoglio, l'impresa può limitarsi ad agganciare vagoni speciali a un treno previsto dall'orario.

Lett. a

La disposizione conferisce all'impresa il diritto di vincolare il trasporto al noleggio di un treno o di veicoli speciali da parte dell'associazione sportiva. Anche se nella maggior parte dei casi si tratta dell'associazione sportiva ospite, pure in futuro non sarà esclusa la possibilità di noleggiare treni o corse speciali da parte di terzi.

Lett. b

L'impresa di trasporto può mettere a disposizione un treno speciale di propria iniziativa, ossia senza che questo sia stato noleggiato dall'associazione sportiva (o da terzi). In questo caso il contratto di trasporto viene concluso tra l'impresa e i

viaggiatori.

L'impresa metterà a disposizione un treno speciale o esigerà il noleggio di corse speciali solo se i vantaggi prevalgono sugli svantaggi (ad es. per tenere i gruppi a rischio lontani dai treni previsti dall'orario o per separare i tifosi). Oltre alla

riduzione dei rischi di danni e a una migliore regolamentazione della responsabilità civile, questa misura non offre infatti vantaggi economici (cpv. 2).

Chi intende viaggiare come passeggero singolo e/o in famiglia e non come tifoso potrà continuare ad utilizzare i collegamenti previsti dall'orario munendosi di un normale titolo di trasporto. L'impresa è libera di decidere se ammettere gruppi di tifosi manifestamente pacifici sui collegamenti previsti dall'orario. Beninteso,

l'impresa deve fare un uso responsabile di questo margine di apprezzamento e non applicarlo in modo arbitrario.

In virtù di questa disposizione le imprese di trasporto possono rifiutarsi di

trasportare viaggiatori che si recano a manifestazioni sportive e non hanno

acquistato un biglietto combinato (titolo di trasporto e biglietto d'ingresso) o che non possiedono un biglietto d'ingresso.

A prescindere dalla nuova regolamentazione e dalla decisione dell'impresa di trasporto, l'organizzatore può inoltre decidere di vincolare l'accesso alla

manifestazione o a determinati settori (ad es. settore della squadra ospite) al

possesso, da parte di ciascun spettatore, di un biglietto combinato per incoraggiare