Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/49: Treni per i tifosi; modifica della legge sul trasporto di viaggiatori (LTV) · 15 pagine
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l'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblici o di un treno noleggiato. Questa facoltà si fonda sul diritto che l'organizzatore ha di disciplinare l’accesso agli impianti e che gli permette, ad esempio, di vietare l'introduzione di oggetti pericolosi. In occasione di grandi manifestazioni le clausole di questo tipo sono prassi comune e figurano sui biglietto d'ingresso.
Cpv. 2
Per incoraggiare i tifosi a servirsi dei treni speciali, il prezzo del trasporto dovrebbe essere contenuto; in nessun caso deve superare il prezzo di un biglietto normale. Le imprese si sforzeranno quindi di promuovere l'utilizzo dei treni speciali da parte dei tifosi per mezzo di tariffe interessanti. Neanche l'associazione sportiva che noleggia un treno o un veicolo speciale potrà applicare tariffe più elevate di quelle di una corsa prevista dall'orario per lo stesso percorso. Se il noleggiatore paga un prezzo forfettario per il mezzo di trasporto, si assume il rischio legato al tasso di
utilizzazione del mezzo in questione.
Cpv. 3
L'associazione sportiva risponde dei danni (in particolare anche di quelli causati all'infrastruttura e ai veicoli dei trasporti pubblici), a prescindere che sia stata lei a noleggiare il treno o che questo sia stato messo a disposizione dall'impresa di trasporto. Nel caso di un treno noleggiato, l'associazione sportiva ha la possibilità di influenzare maggiormente lo svolgimento e le condizioni del trasporto. Tuttavia, per evitare che si sottragga alla propria responsabilità omettendo di noleggiare un treno, risponde anche quando il treno è messo a disposizione dall'impresa di trasporto. In questo caso, però, l'associazione sportiva può influenzare lo svolgimento e le condizioni del trasporto in misura minore. Questo dovrebbe essere un incentivo per il noleggio.
Poiché qui si tratta della responsabilità di terzi, essa è disciplinata in quest'articolo e non nella sezione 9 della LTV (artt. 42 - 50), che disciplina la responsabilità
contrattuale tra le imprese e i viaggiatori, o nella sezione 10 (art. 51), dedicata a quella extracontrattuale dell'impresa.
Cpv. 4
L'associazione sportiva può esimersi dalla propria responsabilità se fornisce la prova che ha adottato tutte le misure opportune per prevenire i danni.
Può inoltre adottare le misure necessarie per identificare i responsabili dei danni, e rivalersi su di loro. Ad esempio può autorizzare l'accesso al treno solo ai tifosi che esibiscono un documento di identità o che forniscono una garanzia. In questo modo si può impedire l'accesso a tifosi della squadra avversaria intenzionati a compiere atti di vandalismo a spese dell'associazione sportiva che ha noleggiato il treno.
L'associazione sportiva ha anche la possibilità di adottare ulteriori misure
preventive: può ad esempio proibire il consumo di bevande alcoliche nei treni speciali. Anche questa misura risulta dal diritto di disciplinare l’accesso agli
impianti.