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Consultazione 2012/56: Revisione del diritto concernente il trasporto di merci pericolose · 10 pagine

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Modifiche/Commento SDR Documento 2

Appendice 1:

Testo in vigore Proposta di modifica

1.1.3.1.2 1.1.3.1.2

Le disposizioni della sottosezione 1.1.3.1 lettera Le disposizioni della sottosezione 1.1.3.1 lettera b

b) ADR si applicano solo ai trasporti di macchinari ADR si applicano solo al trasporto di macchinari o o dispositivi, comprese le quantità di riserva di dispositivi finalizzato al loro impiego e a condiziomerci pericolose necessarie per il loro funziona- ne che i macchinari o dispositivi siano soggetti almento, a condizione che siano utilizzati come la legge federale del 12 giugno 20091 sulla sicusupporti tecnici di lavoro o come apparecchiature rezza dei prodotti. Sono esonerate anche le riserdi sorveglianza. ve di merci pericolose necessarie al loro funzio-

Non si applica questa disposizione se gli appa- namento.

recchi o le quantità di merci pericolose in essi Questa disposizione non si applica nel caso di contenute rientrano nelle materie della classe 7. merci pericolose che appartengono alla classe 7.

1 RS 930.11 Commento:

Viene precisato che l’esenzione prevista nell’ADR è valida esclusivamente per il trasporto di macchinari e dispositivi finalizzato al loro impiego e non per il loro trasporto in generale. La suddetta esenzione, inoltre, è ammessa a condizione che sia garantita una certa sicurezza. L’ADR non definisce, tuttavia, quale grado di sicurezza debba essere mantenuto ed è pertanto responsabilità di ogni Parte contraente precisarlo a livello nazionale. La Svizzera vi provvede attraverso la legge federale sulla sicurezza dei prodotti.

Testo in vigore Proposta di modifica

1.1.3.6 b. 1.1.3.6 lett. b

Esenzioni per il trasporto di contenitori-cisterna di Esenzioni per il trasporto di container-cisterna di cantiere: cantiere:

Il trasporto di al massimo 1150 l di carburante Il trasporto di al massimo 1150 l di carburante diesel (N° ONU 1202) in contenitori-cisterna di diesel (N° ONU 1202) in container-cisterna di cantiere, con una capacità massima di 1210 litri, cantiere, con una capacità massima di 1210 litri, che soddisfano le prescrizioni del capitolo 6.14, che soddisfano le prescrizioni del capitolo 6.14, sottostà alle esenzioni di cui al paragrafo sottostà alle esenzioni di cui alla sottosezione 1.1.3.6.2 ADR concernente i colli. Questi conteni- 1.1.3.6.2 ADR concernente i colli. La marcatura tori-cisterna di cantiere, non però i veicoli destina- dei container-cisterna di cantiere si basa sul capiti al loro trasporto, devono essere etichettati e re- tolo 5.3 dell’ADR. I veicoli destinati al loro trasporcare una segnalazione arancio secondo quanto to non devono essere marcati.

previsto al capitolo 5.3 ADR. In galleria, per i con- In galleria, per i container-cisterna di cantiere valtenitori-cisterna di cantiere valgono le stesse limi- gono le stesse limitazioni applicate alle unità di tazioni applicate alle unità di trasporto soggette trasporto soggette all’obbligo di segnalazione.

all’obbligo di segnalazione.

Commento:

Il testo in vigore è stato leggermente modificato. Da una parte ci si limita a rimandare al capitolo 5.3 dell’ADR tralasciando di citare espressamente la marcatura attraverso etichette e segnalazione arancio, il che significa che all’occorrenza possono essere utilizzate anche etichette di pericolo; dall’altra si introduce l’obbligo di marcatura anche per le merci classificate come pericolose per l’ambiente, prassi di fatto già seguita nella maggior parte dei casi.