Avamprogetto SDR
Consultazione 2012/56: Revisione del diritto concernente il trasporto di merci pericolose · 10 pagine
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Modifiche/Commento SDR Documento 2
roga nell’SDR.
Testo in vigore Proposta di modifica
8.2.1.12 8.2.1.12
I conducenti di veicoli che trasportano esclusiva- Abrogato
mente materie della classe 6.2, N° ONU 2814,
2900, 3291, 3373 e della classe 9, N° ONU 3245,
possono essere esonerati dalla partecipazione al
corso di base. Essi devono comprovare
un’esperienza pratica specifica di almeno un anno
nel settore delle materie infettive o degli organi-
smi geneticamente modificati. Inoltre, i conducenti
di questa categoria devono seguire un corso rico-
nosciuto dall’autorità competente e superare un
esame. La partecipazione al corso e il supera-
mento dell’esame saranno attestati nel certificato
ADR dall’iscrizione “Trasporto dei N° ONU 2814,
2900, 3291, 3373 e 3245 (secondo il sottocapitolo
8.2.1.12, Appendice 1, SDR); valido per la Sviz-
zera”. Il permesso può essere rinnovato secondo
le disposizioni della sottosezione 8.2.1.5 ADR do-
po aver seguito ancora una volta il corso 8.2.1.12
SDR.
Commento:
L’asa chiede l’abrogazione di questa disposizione in quanto non si ritiene necessaria in Svizzera una formazione specifica in questo settore.
Testo in vigore Proposta di modifica
Capitolo 8.5 Capitolo 8.5
Le prescrizioni speciali S11 (3) e S12 non sono Le prescrizioni speciali S11 e S12 non sono apapplicabili. plicabili.
Commento:
Abolizione del capoverso 3 per effetto di modifiche all’ADR.