Avamprogetto SDR

Consultazione 2012/56: Revisione del diritto concernente il trasporto di merci pericolose · 10 pagine

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Modifiche/Commento SDR Documento 2

roga nell’SDR.

Testo in vigore Proposta di modifica

8.2.1.12 8.2.1.12

I conducenti di veicoli che trasportano esclusiva- Abrogato

mente materie della classe 6.2, N° ONU 2814,

2900, 3291, 3373 e della classe 9, N° ONU 3245,

possono essere esonerati dalla partecipazione al

corso di base. Essi devono comprovare

un’esperienza pratica specifica di almeno un anno

nel settore delle materie infettive o degli organi-

smi geneticamente modificati. Inoltre, i conducenti

di questa categoria devono seguire un corso rico-

nosciuto dall’autorità competente e superare un

esame. La partecipazione al corso e il supera-

mento dell’esame saranno attestati nel certificato

ADR dall’iscrizione “Trasporto dei N° ONU 2814,

2900, 3291, 3373 e 3245 (secondo il sottocapitolo

8.2.1.12, Appendice 1, SDR); valido per la Sviz-

zera”. Il permesso può essere rinnovato secondo

le disposizioni della sottosezione 8.2.1.5 ADR do-

po aver seguito ancora una volta il corso 8.2.1.12

SDR.

Commento:

L’asa chiede l’abrogazione di questa disposizione in quanto non si ritiene necessaria in Svizzera una formazione specifica in questo settore.

Testo in vigore Proposta di modifica

Capitolo 8.5 Capitolo 8.5

Le prescrizioni speciali S11 (3) e S12 non sono Le prescrizioni speciali S11 e S12 non sono apapplicabili. plicabili.

Commento:

Abolizione del capoverso 3 per effetto di modifiche all’ADR.