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Consultazione 2012/61: Modifica dell'Ordinanza della Commissione federale delle comunicazioni concernente la legge sulle telecomunicazioni (modifica delle disposizioni sulla preselezione) · 21 pagine

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RS 784.101.112 / 2

7 Trasparenza dei servizi

Requisito

Vale la regola generale secondo cui tutti i servizi messi a disposizione sull'interfaccia

d'interconnessione con il fornitore scelto devono essere chiaramente definite negli accordi

d'interconnessione tra le diverse parti. Se tecnicamente possibile, queste ultime devono garantire che ogni servizio messo a disposizione sull'interfaccia d'interconnessione in questione sia supportato anche in concomitanza con il servizio di libera scelta del fornitore di collegamenti nazionali e

internazionali..

7.1 Effetti sui servizi di base

Requisito

L'utilizzo simultaneo del servizio di libera scelta del fornitore di collegamenti nazionali e internazionali e dei servizi di base secondo ETSI EN 300 356-1 [12] non deve essere assoggettato ad alcuna limitazione.

7.2 Effetti sui servizi supplementari

La gamma di servizi supplementari supportati dall'interfaccia d'interconnessione è disciplinata negli accordi d'interconnessione tra i fornitori di servizi interessati. L'allegato A fornisce una visione

d'insieme sugli effetti dell'utilizzo simultaneo del servizio di libera scelta del fornitore e dei servizi supplementari definiti da ETSI EN 300 356-2 [13].

Requisito

Se gli accordi d'interconnessione non dispongono altrimenti e la tecnica lo consente deve essere possibile utilizzare simultaneamente il servizio di libera scelta del fornitore e i servizi supplementari supportati dall'interfaccia d'interconnessione.

8 Effetti sull'interconnessione

Requisito

I fornitori di servizi devono disciplinare nel quadro dei loro accordi d'interconnessione i seguenti punti riguardanti il servizio di libera scelta del fornitore:

- Definizione dei tipi di collegamento interessati dal servizio di libera scelta del fornitore;

- Definizione dei tipi di fascio di linee utilizzati per il servizio di libera scelta del fornitore;

- Definizione dei principi d'istradamento del traffico telefonico generato dal servizio di libera scelta del fornitore all'interno e tra le reti in questione durante un regime di funzionamento normale.

Questo include anche la definizione dei punti d'interconnessione utilizzati per la messa a

disposizione del servizio;

- Definizione dei principi d'istradamento del traffico telefonico generato dal servizio di libera scelta del fornitore all'interno e tra le reti in questione in presenza di un'interruzione anomala del traffico all'interno di una rete o tra le reti;

- Definizione dei principi d'istradamento del traffico telefonico generato dal servizio di libera scelta del fornitore all'interno e tra le reti in questione in caso di sovraccarico di una delle reti;

- Definizione della segnalazione utilizzata e delle informazioni supplementari specifiche del servizio di libera scelta del fornitore richieste sull'interfaccia d'interconnessione;