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Consultazione 2012/61: Modifica dell'Ordinanza della Commissione federale delle comunicazioni concernente la legge sulle telecomunicazioni (modifica delle disposizioni sulla preselezione) · 21 pagine
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RS 784.101.112 / 2
7 Trasparenza dei servizi
Requisito
Vale la regola generale secondo cui tutti i servizi messi a disposizione sull'interfaccia
d'interconnessione con il fornitore scelto devono essere chiaramente definite negli accordi
d'interconnessione tra le diverse parti. Se tecnicamente possibile, queste ultime devono garantire che ogni servizio messo a disposizione sull'interfaccia d'interconnessione in questione sia supportato anche in concomitanza con il servizio di libera scelta del fornitore di collegamenti nazionali e
internazionali..
7.1 Effetti sui servizi di base
Requisito
L'utilizzo simultaneo del servizio di libera scelta del fornitore di collegamenti nazionali e internazionali e dei servizi di base secondo ETSI EN 300 356-1 [12] non deve essere assoggettato ad alcuna limitazione.
7.2 Effetti sui servizi supplementari
La gamma di servizi supplementari supportati dall'interfaccia d'interconnessione è disciplinata negli accordi d'interconnessione tra i fornitori di servizi interessati. L'allegato A fornisce una visione
d'insieme sugli effetti dell'utilizzo simultaneo del servizio di libera scelta del fornitore e dei servizi supplementari definiti da ETSI EN 300 356-2 [13].
Requisito
Se gli accordi d'interconnessione non dispongono altrimenti e la tecnica lo consente deve essere possibile utilizzare simultaneamente il servizio di libera scelta del fornitore e i servizi supplementari supportati dall'interfaccia d'interconnessione.
8 Effetti sull'interconnessione
Requisito
I fornitori di servizi devono disciplinare nel quadro dei loro accordi d'interconnessione i seguenti punti riguardanti il servizio di libera scelta del fornitore:
- Definizione dei tipi di collegamento interessati dal servizio di libera scelta del fornitore;
- Definizione dei tipi di fascio di linee utilizzati per il servizio di libera scelta del fornitore;
- Definizione dei principi d'istradamento del traffico telefonico generato dal servizio di libera scelta del fornitore all'interno e tra le reti in questione durante un regime di funzionamento normale.
Questo include anche la definizione dei punti d'interconnessione utilizzati per la messa a
disposizione del servizio;
- Definizione dei principi d'istradamento del traffico telefonico generato dal servizio di libera scelta del fornitore all'interno e tra le reti in questione in presenza di un'interruzione anomala del traffico all'interno di una rete o tra le reti;
- Definizione dei principi d'istradamento del traffico telefonico generato dal servizio di libera scelta del fornitore all'interno e tra le reti in questione in caso di sovraccarico di una delle reti;
- Definizione della segnalazione utilizzata e delle informazioni supplementari specifiche del servizio di libera scelta del fornitore richieste sull'interfaccia d'interconnessione;