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Consultazione 2012/61: Modifica dell'Ordinanza della Commissione federale delle comunicazioni concernente la legge sulle telecomunicazioni (modifica delle disposizioni sulla preselezione) · 21 pagine
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RS 784.101.112 / 2
1 In generale
1.1 Introduzione
Uno dei meccanismi previsti dalla legge sulle telecomunicazioni (LTC) [1] per promuovere la
concorrenza nel settore delle telecomunicazioni consiste nel dare la possibilità ai clienti di scegliere liberamente il fornitore di servizi per i collegamenti nazionali e internazionali, indipendentemente dal loro fornitore del collegamento (scelta del fornitore di servizi o Carrier Selection).
1.2 Campo d'applicazione
La libera scelta del fornitore di collegamenti nazionali e internazionali consente ai clienti di scegliere, mediante un codice di selezione, un fornitore diverso da quello del collegamento (fisico o virtuale) per l'istradamento delle loro comunicazioni telefoniche nazionali e internazionali.
La libera scelta del fornitore di collegamenti nazionali e internazionali è un servizio le cui modalità devono essere disciplinate negli accordi d'interconnessione tra le parti interessate (articolo 11 e articolo 21a capoverso 3 LTC [1]).
Le presenti prescrizioni definiscono i requisiti tecnici e amministrativi minimi che devono essere soddisfatti dai fornitori di servizi di telecomunicazione per poter permettere ai loro clienti di scegliere liberamente il fornitore di collegamenti nazionali e internazionali.. Tali prescrizioni si basano sulla LTC [1] e costituiscono l'appendice 2 all'ordinanza della Commissione federale delle comunicazioni
concernente la legge sulle telecomunicazioni (ordinanza ComCom) [2].
Nel campo d'applicazione del presente documento rientrano i due metodi per la libera scelta del fornitore di collegamenti nazionali e internazionali menzionati all’articolo 9 dell'ordinanza della
ComCom [2]. La libera scelta del fornitore di collegamenti nazionali e internazionali si applica
esclusivamente per lo stabilimento di comunicazioni telefoniche tramite numeri E.164 [11].
A livello amministrativo, il presente documento specifica in particolare le relazioni tra le parti che partecipano alla realizzazione della libera scelta del fornitore di servizi mediante preselezione.
(preselection). Definisce inoltre la struttura, il formato e le modalità di attribuzione dei codici per la libera scelta del fornitore di collegamenti nazionali e internazionali.
A livello tecnico, le presenti istruzioni definiscono le condizioni quadro per l'implementazione della libera scelta del fornitore di collegamenti nazionali e descrivono in particolare:
- i tipi di chiamata assoggettati alla procedura di libera scelta del fornitore conformemente
all'articolo 28 capoverso 4 LTC [1] e il modo con cui tali chiamate devono essere trattate dai fornitori dei relativi servizi;
- i requisiti minimi posti all'interfaccia d'interconnessione per la trasmissione del codice di selezione attraverso le reti, l'istradamento delle comunicazioni e per questioni riguardanti la fatturazione;
- l'influsso su altri servizi.
1.3 Riferimenti
[1] RS 784.10
Legge del 30 aprile 1997 sulle telecomunicazioni (LTC)
[2] RS 784.101.112
Ordinanza del 17 novembre 1997 della Commissione federale delle comunicazioni (ComCom) concernente la legge sulle telecomunicazioni
[3] RS 784.104