Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/83: 12.400 Iv. pa. Liberazione degli investimenti per le energie rinnovabili senza penalizzazione dei grandi consumatori (CAPTE-N) · 14 pagine

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Per l'elaborazione degli impegni occorre quindi anche in futuro coinvolgere le organizzazioni private. Il Consiglio federale, cui spetta fra l'altro secondo il capoverso 5 il disciplinamento di ulteriori modalità in relazione al rimborso, può anche prevedere che, tenuto conto di un obbligo di indennizzo, si debba collaborare con simili organizzazioni private. La decisione circa gli impegni e il rimborso del supplemento rimarrà di competenza del Consiglio federale.

Art. 15bter (nuovo) Casi di rigore

È mantenuta la possibilità riservata al Consiglio federale di prevedere un disciplinamento per i casi di rigore, ovvero per altri consumatori finali che sarebbero notevolmente pregiudicati nella loro competitività a causa del supplemento. È evidente che nell'emanazione di un eventuale disciplinamento dei casi di rigore occorrerà tener conto anche dello scopo e dell'idea di fondo del nuovo sistema, secondo cui l'impegno stabilito nella convenzione sugli obiettivi rappresenta una condizione di base centrale per il rimborso. Ciò significa che con il nuovo sistema è implicito che anche nell'ambito di un eventuale disciplinamento dei casi di rigore per le aziende che ne approfittano occorrerà prevedere un simile obbligo di conclusione di una convenzione sugli obiettivi.

Il disciplinamento per i casi di rigore dovrebbe poter essere previsto come sinora esclusivamente per coloro che, a causa del supplemento, subirebbero un notevole pregiudizio concorrenziale. Altri svantaggi concorrenziali legati a fattori esterni non possono essere come sinora compensati in virtù della norma sui casi di rigore.

Art. 24 cpv. 1

Nell'ambito dell'articolo 24 capoverso 1 sono ora contemplati anche i lavori (comprese le decisioni) relativi al rimborso del supplemento. In tal modo i costi causati alla Confederazione dalla procedura di rimborso del supplemento saranno messi in conto alle aziende che approfittano del rimborso del supplemento, per quanto ciò si riveli adeguato.

4 Ripercussioni

4.1 Ripercussioni finanziarie e sul personale

Esperienze fatte con l'azienda di analisi economica BDO mostrano che i costi dell'analisi di dati del plusvalore lordo ammontano a circa 2000 franchi per azienda (per 300–600 aziende occorre prevedere circa 600 000–1,2 mio. di fr.). Da parte dell'UFE sarà necessario assumere 1–2 nuovi collaboratori per poter sbrigare l'onere amministrativo interno (fra l'altro ricevimento delle domande, redazione e invio delle conferme di ricevimento, lavori di copiatura, archiviazione, redazione e invio delle decisioni). Per verificare l'impiego delle risorse non si prevede un aumento del personale, dato che i lavori potranno essere svolti nell'ambito dell'attività regolare di controllo in relazione con la convenzione sugli obiettivi (cfr. n. 4.2). Si può presumere che gran parte delle aziende che ha diritto al rimborso disponga già di una convenzione sugli obiettivi.