Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/83: 12.400 Iv. pa. Liberazione degli investimenti per le energie rinnovabili senza penalizzazione dei grandi consumatori (CAPTE-N) · 14 pagine

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costi dell'elettricità e rappresenta quindi un incentivo a produrre autonomamente energia o a installare impianti di produzione. Sebbene già nel diritto vigente fosse previsto l'obbligo di acquisto ma non l'obbligo (completo) di immissione, ai gestori di impianti era stato in parte de facto vietato nella pratica il consumo dell'energia autoprodotta. Questo per il fatto che i gestori di rete conteggiavano tutta l'energia prodotta come immessa in rete, anche se era stata consumata nello stesso luogo senza essere stata fisicamente immessa nella rete (di distribuzione). Ora si chiarisce esplicitamente che il consumo proprio è consentito e che nel conteggio occorre considerare la distinzione fra gestori di rete e gestori di impianti. Flussi energetici prettamente interni di un consumatore finale e, in pari tempo, gestore di un impianto non vanno più considerati dal punto di vista del gestore di rete: solo quando la rete del gestore è utilizzata fra l'impianto di produzione e il punto di consumo, non è più dato consumo proprio. È invece dato «consumo proprio» quando si produce elettricità mediante moduli solari su una proprietà immobiliare in affitto. A questo proposito si parla di consumo proprio, sebbene l'elettricità sia effettivamente consumata dall'affittuario e non dal gestore dell'impianto per i propri bisogni. Flussi energetici fra il gestore dell'impianto e il consumatore/affittuario riguardano solo queste parti. Nel conteggio fra il gestore di rete e il gestore dell'impianto sono determinanti unicamente i flussi energetici fisici immessi nella rete di distribuzione ed emessi dalla stessa e non qualsivoglia valore bilanciato. In altre parole, il disciplinamento del consumo proprio si applica al consumo proprio simultaneo dall'impianto di produzione.

La conseguenza logica di questa chiara separazione fra elettricità immessa ed elettricità non immessa è che solo per la parte effettivamente immessa in rete è dovuta una rimunerazione.

Già nel vigente articolo 7 capoverso 3 LEne i produttori che pure acquistano energia sono così protetti per quanto riguarda i prezzi d'acquisto che da essi non è possibile esigere prezzi d'acquisto diversi da quelli applicati ad acquirenti equiparabili.

Il divieto è ancora valido e la sua formulazione non subisce modifiche redazionali. Acquisirà viepiù importanza nell'ottica del consumo proprio, dato che impedisce ai gestori di rete di tentare di compensare eventuali perdite di cifra d'affari o di utili a causa del consumo proprio mediante tariffe più elevate dell'energia. Il disciplinamento va quindi inteso quale concretizzazione dell'adeguatezza della componente tariffaria della fornitura di energia fissata nella legge del 23 marzo 20074 sull'approvvigionamento elettrico (LAEl) per il caso particolare dei clienti finali che immettono pure energia in rete. La sola circostanza dell'immissione in rete non può comportare una tariffa più elevata per gli acquirenti che non operano in un mercato elettrico libero, altrimenti si verifica il caso di un'impostazione tariffale inammissibile e «inadeguata» ai sensi della LAEl.

La LEne non si esprime per contro in merito alla componente tariffaria dell'utilizzazione della rete. A questo riguardo si applica esclusivamente la LAEl. Il corrispettivo per l'utilizzazione della rete non può eccedere secondo l'articolo 14 capoverso 1 LAEl i costi di rete computabili (precisamente definiti), nonché i tributi e le prestazioni all'ente pubblico. Dato che un eventuale consumo proprio (come eventuali perdite di cifra d'affari o di utili a causa del consumo proprio) non influisce sull'ammontare dei costi di rete in una regione data, esso non incide nemmeno sul

4 RS 734.7