Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/83: 12.400 Iv. pa. Liberazione degli investimenti per le energie rinnovabili senza penalizzazione dei grandi consumatori (CAPTE-N) · 14 pagine

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Il supplemento massimo proposto di 1,5 cts./kWh serve fra l'altro al finanziamento dei maggiori costi dovuti alla RIC rispetto all'elettricità acquistata a prezzi di mercato (mercato spot). In questo importo è compresa inoltre la tassa di protezione delle acque secondo l'articolo 15abis LEne di 0,1 cts./kWh. La somma massima delle fideiussioni correnti e delle perdite di fideiussione traslate sui costi di trasporto delle reti ad alta tensione per la copertura dei rischi della geotermia profonda rimane invariata. Il tetto parziale dei costi per le singole tecnologie e per i bandi di concorso di cui all'articolo 7a capoverso 4 LEne rimangono pure invariati.

L'aumento del tetto globale dei costi comporta nella migliore delle ipotesi lo sblocco di tutti gli impianti presenti sulla lista d'attesa, che si sono annunciati prima dell'1.5.2012, ad eccezione della metà degli impianti fotovoltaici ed eventualmente di alcuni impianti ad energia eolica. Riguardo al fotovoltaico, il potenziamento dovrebbe essere ancora contingentato in modo che, secondo l'attuale stima dei costi, potrebbero essere sbloccati ogni anno impianti con una prestazione di 50−65 MW.

L'evoluzione descritta sopra dipende dall'ulteriore diminuzione dei prezzi per le singole tecnologie, dall'evoluzione dei prezzi di mercato e dal ritiro di progetti che hanno già ricevuto riscontri positivi in materia di RIC, ma non possono progredire (p. es. a causa di autorizzazioni mancanti). Se un numero inferiore di progetti rispetto al previsto viene ritirato, un numero inferiore di nuovi impianti potrà ricevere un avviso positivo. Va inoltre osservato che attualmente la lista d'attesa si allunga di circa 1000 impianti al mese (per lo più impianti fotovoltaici) e questi impianti necessiteranno di ulteriori risorse. Una lista d'attesa per gli impianti fotovoltaici continuerà quindi ancora ad esistere.

A questo proposito si proporrà un nuovo disciplinamento sul consumo proprio che conferisce ai produttori il diritto di scelta. Si tratta del conteggio dei flussi energetici. Il disciplinamento sul consumo proprio chiarisce che i produttori possono scegliere se immettere in rete l'energia globale prodotta o solo l'energia eccedente, una volta dedotto il consumo proprio. Sebbene già nel diritto vigente non sia sancito l'obbligo completo di immissione in rete, il consumo proprio non esisteva pressoché nella pratica.

Ora si spiega esplicitamente che il disciplinamento del consumo proprio è possibile nel conteggio fra gestori di rete e produttori. Per i produttori ciò significa in pari tempo che acquistano meno energia dai gestori di rete risparmiando così i costi per l'acquisto di elettricità (utilizzazione della rete ed energia), ma in tal modo non ricevono nemmeno la rimunerazione per l'immissione in rete dell'elettricità da essi stessi consumata. Al riguardo i flussi energetici dal e verso il cliente finale saranno rilevati separatamente. L'energia che in pari tempo è consumata dal produttore stesso (in questo caso anche consumatore finale) è rilevata sulla base di calcoli a scopi statistici. Per quanto concerne i flussi fisici di elettricità non vi sono cambiamenti; si tratta unicamente di un chiarimento relativo alla possibilità di conteggio del consumo proprio di energia.

2.2 Sgravio delle aziende a forte consumo energetico

Oltre a promuovere la produzione di energia ecologica occorre sgravare ulteriormente le aziende a forte consumo energetico concedendo loro il rimborso