Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/83: 12.400 Iv. pa. Liberazione degli investimenti per le energie rinnovabili senza penalizzazione dei grandi consumatori (CAPTE-N) · 14 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 10Fedlex · Rapporto esplicativo
Art. 15bbis (nuovo) Rimborso dei supplementi sui costi di trasporto delle reti ad alta
tensione
Un rimborso del supplemento è ora possibile secondo il capoverso 1 in linea di massima già da un limite del 5 per cento, vale a dire che può essere chiesto in generale da tutte le aziende i cui costi dell'elettricità costituiscono almeno il 5 per cento del plusvalore lordo. La restrizione attuale secondo cui anche in presenza di un diritto al rimborso una parte del supplemento va sempre pagata (pari al 3% dei costi dell'elettricità) viene a cadere. In pari tempo sono fissate nuove condizioni per il diritto al rimborso. Quest'ultimo viene subordinato d'ora in poi alla conclusione di una convenzione sugli obiettivi vincolante e si applica a partire da un importo di rimborso di 20 000 franchi o più; in tal modo sono esclusi casi per i quali la relazione fra utilità e onere dell'esecuzione appare oggettivamente sproporzionata.
Il capoverso 2 disciplina l'impostazione della convenzione sugli obiettivi. L'intento è di ottenere a lungo termine che almeno il 20 per cento della somma di rimborso presunta sia investita nella realizzazione di misure atte ad aumentare l'efficacia energetica o in progetti che operano con le energie rinnovabili. Di conseguenza, l'impegno assunto dalle aziende tenuto conto del 20 per cento dell'importo del rimborso deve essere economicamente sopportabile. Una misura è economicamente sopportabile se il rapporto fra la sua utilità e la gravità eventualmente connessa a svantaggi è adeguato, e per questa ragione è possibile esigere dalle aziende che sopportino tale svantaggio. Inoltre, secondo il capoverso 2 nell'ambito della convenzione sugli obiettivi, oltre ai principi generali della LEne, occorre considerare in particolare anche misure di efficacia e riduzione già attuate allo scopo di non escludere consumatori finali esemplari dalla possibilità del rimborso. Concretamente ciò significa che per le aziende con un grado di efficacia già elevato i miglioramenti da realizzare saranno di conseguenza meno importanti rispetto ad aziende che non hanno ancora attuato misure di efficacia. In tale contesto, tenuto conto di possibili doppioni con la legge dell'8 ottobre 19995sul CO2, occorre adeguatamente considerare in una visione globale anche le misure adottate nell'ambito della legge sul CO2.
Il capoverso 3 disciplina l'entità del rimborso. Se i costi dell'elettricità ammontano almeno al 10 per cento del plusvalore lordo, è dato il diritto al rimborso integrale del supplemento. Al di sotto del 5 per cento non sussiste tale diritto. Nella fascia che va dal 5 al 10 per cento ha luogo, proporzionalmente, un rimborso parziale, fermo restando che tale graduazione sarà fissata dal Consiglio federale.
Il supplemento sarà rimborsato periodicamente a partire dall'assunzione dell'impegno. Se gli impegni di cui al capoverso 1 non sono rispettati integralmente, il diritto al rimborso si estingue secondo il capoverso 4 e tutti i rimborsi già ottenuti devono essere restituiti.
Già attualmente le aziende hanno la possibilità a diversi livelli (Confederazione, Cantoni) di assumersi determinati impegni di riduzione ed efficacia nel settore energetico (p. es. articolo sui grandi consumatori dei Cantoni, esenzione dalla tassa sul CO2, ecc.). Gli impegni corrispondenti sono elaborati attualmente fra l'altro dall'Agenzia dell'energia per l'economia (AEnEC) e dai Cantoni in collaborazione con le aziende e anche riconosciuti dalle aziende di approvvigionamento energetico.