Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/83: 12.400 Iv. pa. Liberazione degli investimenti per le energie rinnovabili senza penalizzazione dei grandi consumatori (CAPTE-N) · 14 pagine

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totale del corrispettivo computabile per l'utilizzazione della rete. Per contro, a causa del venir meno del corrispettivo per l'utilizzazione della rete sinora computato sui flussi teorici di energia, i costi di rete devono essere ridistribuiti. Per quanto riguarda la distribuzione dei costi di rete occorre osservare che le tariffe per l'utilizzazione della rete devono riflettere i costi causati dai consumatori finali (art. 14 cpv. 3 lett. a LAEl), ragione per cui i gestori di rete hanno la possibilità, in fatto di tariffa di utilizzazione della rete, di definire diversi gruppi di clienti. In determinati casi di consumo proprio, la formazione di un simile gruppo può rivelarsi giustificata (p. es. se il consumo proprio è molto elevato e la rete viene di conseguenza poco utilizzata, ma deve comunque essere predisposta per un'immissione o un'emissione massime possibili).

Art. 7a cpv. 5

L'articolo 7a disciplina le condizioni di allacciamento per l'elettricità da fonti rinnovabili e sancisce già nel suo capoverso 5 che il divieto di sfavorire a livello di prezzo i produttori nell'acquisto di energia (cfr. più sopra in merito all'importanza crescente del divieto) vige anche per gli impianti di produzione che traggono profitto dalla rimunerazione a copertura dei costi per l'immissione in rete di energia elettrica. Ciò rimane invariato dal profilo materiale. Il capoverso 5 recepirà d'ora in poi anche il consumo proprio, ovvero si chiarirà che, indipendentemente dal fatto che beneficino o meno della RIC, i gestori degli impianti avranno la possibilità di consumare l'energia da essi stessi prodotta.

Anche in questa costellazione è dovuta una rimunerazione solo per la quota di energia effettivamente immessa. La quota destinata al consumo proprio non va indennizzata.

Art. 15b cpv. 4 prima frase

Nell'articolo 15b capoverso 4 cambia unicamente la prima frase, in cui il limite superiore è aumentato per la somma dei supplementi da 1 cts./kWh a 1,5 cts./kWh, di cui ancora al massimo 0,1 cts./kWh sono riservati alla tassa per la protezione delle acque (art. 15abis). In tal modo il tetto globale dei costi per i supplementi è aumentato.

Secondo la proposta di minoranza l'articolo 15b capoverso 4 dovrebbe essere lasciato nel suo tenore attuale, vale a dire il supplemento massimo che serve fra l'altro al finanziamento della RIC non dovrebbe essere aumentato, bensì rimanere come nel diritto vigente a 1 cts./kWh.

3.2 Sgravio delle aziende a forte consumo energetico

Art. 15b cpv. 3

L'attuale capoverso 3 dell'articolo 15b è abrogato e sostituito da un disciplinamento differenziato negli articoli 15bbis e 15bter.