Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/83: 12.400 Iv. pa. Liberazione degli investimenti per le energie rinnovabili senza penalizzazione dei grandi consumatori (CAPTE-N) · 14 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 7Fedlex · Rapporto esplicativo

massimo di due anni, per rimediare. Se le risorse non sono impiegate in maniera confacente durante il termine suppletorio, le aziende dovranno restituire l'intera somma del rimborso. Queste risorse (vale a dire l'intera somma del rimborso) confluiranno nel fondo alimentato dal supplemento (art. 15b cpv. 5 LEne e art. 3k OEne3).

Il Consiglio federale può prevedere, in casi di rigore, un rimborso parziale del supplemento anche per i consumatori finali i cui costi dell'elettricità sono inferiori al 5 per cento del plusvalore lordo, se dette aziende risultassero notevolmente pregiudicate nella concorrenza internazionale a causa del supplemento. Un eventuale disciplinamento del Consiglio federale dovrebbe tuttavia tener conto in ogni caso del principio secondo cui i consumatori finali i cui costi dell'elettricità ammontano a meno del 5 per cento del plusvalore lordo avrebbero diritto al rimborso parziale solo se considerati casi di rigore, qualora il supplemento comporti un notevole svantaggio concorrenziale. In ogni caso, non corrisponde al senso né allo scopo del disciplinamento dei casi di rigore compensare per il tramite del rimborso del supplemento gli svantaggi concorrenziali dovuti a fattori esterni, quali ad esempio le oscillazioni del corso del cambio. Le aziende che possono far valere la disposizione sui casi di rigore devono concludere, per ottenere un rimborso parziale dei supplementi, una convenzione sugli obiettivi, come tutte le altre aziende aventi diritto al rimborso e fare rapporto regolarmente alla Confederazione.

Questa soluzione comporta un notevole sgravio delle aziende a forte consumo energetico, dal momento che essa consente di liberare circa 300–600 aziende da supplementi per un ammontare di circa 55–70 milioni di franchi. Dato che con l'aumento proposto (cfr. n. 2.1) del supplemento massimo di rete da 1 a 1,5 cts./kWh il fondo potrà disporre di circa 300 milioni di franchi in più per la promozione delle energie rinnovabili, esso avrà a disposizione ogni anno circa 230 milioni di franchi netti in più. Il supplemento di rete da versare effettivamente risulta dagli impianti installati. Per il 2013 il Consiglio federale ha fissato il supplemento di rete a 0,45 cts./kWh.

Per le attività d'esecuzione che rientrano nell'ambito del rimborso del supplemento sono riscosse tasse. Per quanto riguarda i costi risultanti dalla collaborazione con le organizzazioni private, il Consiglio federale può prescrivere che le aziende indennizzino le organizzazioni private.

3 Commento delle singole disposizioni

3.1 Rafforzamento della promozione di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili

Art. 7 cpv. 2bis (nuovo)

Il capoverso 2bis dell'articolo 7 sancisce ora esplicitamente nella legge la possibilità per tutti i produttori (di seguito denominati anche gestori) di consumare l'energia da essi stessi prodotta. Questa possibilità costituisce la base per un autoapprovvigionamento attualmente di fatto impossibile, ma auspicato da ampie cerchie nel settore dell'elettricità. Il consumo proprio consente risparmi sul fronte dei

3 Ordinanza del 7 dicembre 1998 sull'energia; RS 730.01