Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/83: 12.400 Iv. pa. Liberazione degli investimenti per le energie rinnovabili senza penalizzazione dei grandi consumatori (CAPTE-N) · 14 pagine
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4.2 Attuabilità
Per l'esecuzione degli obblighi in materia di efficacia energetica volti a sgravare le aziende a forte consumo elettrico ci si può avvalere di organizzazioni e attori presenti nel modello di convenzione sugli obiettivi per il CO2. L'onere supplementare per le aziende che dispongono di una convenzione sugli obiettivi risulterà di conseguenza inferiore. Le sinergie fra la legge sull'energia e la legge sul CO2 vanno sfruttate. Per la verifica dell'impiego delle risorse non occorre personale supplementare né interno né esterno. Le convenzioni sugli obiettivi possono essere proseguite senza interruzioni secondo la soluzione adottata. La delimitazione rispetto ad altre misure come ad esempio la tassa sul CO2 è semplice, poiché eventuali doppi conteggi sono tenuti sotto controllo nell'ambito del monitoraggio. Le aziende saranno consigliate durante l'elaborazione della convenzione sugli obiettivi da un'organizzazione incaricata dalla Confederazione per questo compito.
Per avere il diritto al rimborso le aziende devono concludere una convenzione sugli obiettivi. Le aziende devono collaborare, tenuto conto di un corrispondente obbligo d'indennizzo, con un'organizzazione privata designata dalla Confederazione.
4.3 Altre ripercussioni
Ripercussioni macroeconomiche
Le aziende a forte consumo di energia elettrica che presentano domanda di rimborso (parziale) dei supplementi e concludono una corrispondente convenzione sono sgravate. A breve termine esse avranno quindi a disposizione risorse da impiegare in parte nell'attuazione delle misure di efficacia energetica definite nella convenzione sugli obiettivi. Ciò comporta soluzioni vantaggiose sia a livello economicoaziendale sia macroeconomico. In questo modo è possibile realizzare le misure convenute volte a un impiego efficace dell'energia nelle aziende. Con un consumo decrescente dell'energia, le aziende minimizzano il rischio di prezzi crescenti in ambito energetico aumentando, di riflesso, durevolmente e a lungo termine la competitività internazionale.
5 Relazione con il diritto europeo
In vista di un eventuale accordo sull'elettricità e sull'energia con l'UE, è particolarmente importante per la Svizzera evitare di elaborare disciplinamenti incompatibili con quelli dell'UE.
La modifica prevista non dovrebbe in linea di massima dare adito a conflitti con il diritto europeo. Le misure di promozione e sostegno possono certamente essere rilevanti dal profilo dell'assistenza giuridica. In generale è però problematico se determinate misure sono motivate da ragioni di politica economica (attrattiva internazionale della piazza economica e competitività) e non da ragioni di politica ambientale o energetica. Il nuovo disciplinamento del rimborso del supplemento di rete a clienti finali con un consumo notevole va tuttavia valutato anche da questo profilo e non solo da quello della sua compatibilità con la normativa UE. Esso rappresenta rispetto alla situazione attuale un miglioramento nel senso che, da un