Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/83: 12.400 Iv. pa. Liberazione degli investimenti per le energie rinnovabili senza penalizzazione dei grandi consumatori (CAPTE-N) · 14 pagine
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parziale o totale del supplemento secondo l'articolo 15b LEne, affinché possano mantenere la loro competività nel contesto internazionale.
Secondo la vigente legislazione sull'energia, le aziende a forte consumo energetico hanno la possibilità di presentare una domanda di rimborso parziale dei supplementi secondo l'articolo 15b capoverso 3 LEne. Con l'articolo 15bbis (nuovo) qui proposto la possibilità del rimborso viene estesa.
Si prevede in tal modo che il supplemento sia rimborsato integralmente, su domanda, a quei consumatori finali i cui costi dell'elettricità ammontano almeno al 10 per cento del plusvalore lordo. Ciò significa che le attuali tasse pari al 3 per cento dei costi dell'elettricità verranno a cadere. I consumatori finali i cui costi dell'elettricità si situano fra il 5 e il 10 per cento del plusvalore lordo ottengono un rimborso ridotto, fermo restando che la riduzione ha luogo proporzionalmente al rapporto fra costi dell'elettricità e plusvalore lordo. Il rimborso avviene tuttavia solo se l'importo annuo da rimborsare ammonta almeno a 20 000 franchi.
Condizione per il rimborso è il rispetto degli obiettivi in materia di efficacia energetica. A questo scopo è conclusa una convenzione sugli obiettivi. Si tratta di un contratto stipulato fra un'azienda e la Confederazione in cui sono definite determinate misure convenute, le quali dovranno essere attuate dall'azienda in un dato orizzonte temporale. La Confederazione può incaricare un'organizzazione dell'elaborazione di una simile convenzione sugli obiettivi. Le convenzioni sugli obiettivi vanno impostate in modo che a lungo termine almeno il 20 per cento della somma presumibile di rimborso debba essere investita nella realizzazione di misure atte ad aumentare l'efficacia energetica o in progetti basati sulle energie rinnovabili.
Nell'elaborazione di tale misura si tiene conto nell'azienda dello stato della tecnica e del suo livello nell'ambito dell'efficacia energetica e delle energie rinnovabili. Le risorse supplementari relative all'importo disponibile del 20 per cento del rimborso del supplemento servono a rendere più efficaci misure che, anche se di poco, non lo sono pienamente. Questo importo da investire a titolo supplementare dev'essere adeguatamente considerato nel calcolo dell'economicità.
Nella conclusione di una simile convenzione sugli obiettivi l'azienda ha diritto al rimborso parziale del supplemento e, nella misura in cui i costi dell'elettricità rappresentano almeno il 10 per cento del plusvalore lordo, al rimborso complessivo della somma che le spetta. Queste misure dovranno essere realizzate secondo una periodicità da definire una volta conclusa la convenzione sugli obiettivi.
L'azienda è tenuta a fare rapporto alla Confederazione a intervalli regolari sugli obiettivi, sulle misure di efficacia e sui progressi fatti. La periodicità del rapporto è sancita a livello di ordinanza; si potrebbero prevedere due rapporti in un lasso di tempo di tre anni.
Ulteriori dettagli della procedura saranno pure disciplinati a livello di ordinanza. L'Ufficio federale dell'energia (UFE) o gli auditori da esso incaricati verificano durante la procedura di audit se nel pacchetto di misure viene raggiunto l'ulteriore effetto auspicato della misura. Durante la fase d'attuazione si verificherà inoltre per campionatura se le risorse sono state utilizzate in modo confacente. Il controllo ha luogo sotto forma di esami della documentazione, nonché di colloqui e sopralluoghi nelle aziende interessate. Qualora si constati che le risorse non sono state impiegate in maniera confacente, alle aziende sarà concesso un termine adeguato, ma al