Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/119: Attuazione della mozione 12.3979 «Requisiti agevolati per la mobilità ad assistenza elettrica» · 9 pagine

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N202-0383

2.4. Modifica dell’ordinanza del 27 ottobre 1976 sull’ammissione alla circolazione (OAC; RS 741.51)

Articolo 4 capoverso 5

Lettera g

Le istruzioni prevedono già la possibilità di condurre i veicoli ora disciplinati nell’articolo 14 lettera b numero 3 dell’OETV (p. es. le biciclette-risciò) anche con una licenza di condurre di categoria B o F. La deroga, giustificata dalle caratteristiche di questi veicoli che non richiedono conoscenze specifiche in materia, viene così integrata nell’ordinanza.

Lettera h

Per condurre veicoli di cui all’articolo 14 lettera b numero 4 OETV, dall’età di 16 anni non è necessaria alcuna licenza di condurre (art. 6 cpv. 1 lett. f OAC; v. commento all’art. 5 cpv. 2), mentre la categoria G o M consente di condurli già da 14 anni (art. 6 cpv. 5 OAC).

Articolo 5 capoverso 2

Lettera e

Poiché le sedie a rotelle motorizzate possono essere utilizzate soltanto da persone con ridotta capacità di deambulazione, diventa superflua l’attuale precisazione «le persone che…dipendono dall’uso di una carrozzella per invalidi…». Si rinuncia anche alla distinzione tra propulsione elettrica e qualsiasi altro tipo di propulsione.

Lettera f

I veicoli ora disciplinati nell’articolo 14 lettera b numero 4 OETV (p. es. i monopattini elettrici), dovranno poter essere condotti senza licenza di condurre, analogamente ai ciclomotori leggeri. Con l’esonero dall’obbligo della patente si applica automaticamente l’articolo 6 capoverso 1 lettera f che fissa l’età minima a 16 anni.

Articolo 25 capoverso 1

Il trasporto professionale effettuato con motoveicoli non è soggetto ad autorizzazione. Ciò vale anche nel caso in cui si guidi a titolo professionale una motoleggera con licenza di condurre di categoria B o F.

2.5. Modifica dell’ordinanza del 19 giugno 1995 concernente l’approvazione del tipo di veicoli stradali (OATV; RS 741.511)

Appendice 1 numero 2.1, penultimo e ultimo lemma

Penultimo lemma

L’articolo 180 capoverso 1 OETV viene spostato nell’OATV. Poiché in quest’ultima viene disciplinata, ad esempio, l’eccezione per le luci e i catarifrangenti dei velocipedi dall’omologazione, appare logico inserire nell’OATV anche la disposizione analoga per le motoleggere. Sotto il profilo materiale non ne risulta alcuna modifica.

Ultimo lemma

Questo lemma consente di integrare nell’ordinanza una delle agevolazioni previste dalla decisione dell’USTRA per i Segway™, ossia l’esenzione dall’obbligo di installare luci omologate.