Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/119: Attuazione della mozione 12.3979 «Requisiti agevolati per la mobilità ad assistenza elettrica» · 9 pagine

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N202-0383

2.6. Modifica dell’ordinanza del 4 marzo 1996 concernente le multe disciplinari (OMD; RS 741.031)

Allegato 1

Numero 339

È introdotta una nuova fattispecie: circolare senza autorizzazione con una sedia a rotelle su un’area riservata ai pedoni è punito (art. 43a cpv. 2 ONC) con 40 franchi di multa.

Capitolo 6, titolo del capitolo

L’espressione «motoleggere di cui all’articolo 14 lettera b numeri 3 e 4 OETV» (p. es. biciclette-risciò e monopattini elettrici) è integrata nelle multe disciplinari per ciclisti e ciclomotoristi. Dopo aver concesso agevolazioni in materia di norme della circolazione, utilizzo e immatricolazione, appare opportuna un’equiparazione anche in questo ambito, applicabile pertanto anche alle disposizioni dei numeri 620, 622 e del capitolo 7 più sotto.

Numeri 607.3 e 607.4

Il numero 3, contenente la fattispecie del divieto di circolare affiancati fra ciclisti e ciclomotoristi, sarà spostato al numero 4 e, nel contempo, integrato dai veicoli ora menzionati al numero 3. Per ragioni di chiarezza, si evita una formulazione precisa delle possibili combinazioni. In caso di necessità, essa potrà essere integrata a mano su apposito modulo.

Numeri 617.1, 617.2 e 617.3

La disposizione concernente la segnalazione con cenni della mano è integrata con l’espressione «indicatore di direzione», ritenuta necessaria perché i veicoli di cui all’articolo 14 lettera b numero 3 OETV (p. es. le biciclette-risciò) con carrozzeria chiusa devono disporre di indicatori di direzione.

Numeri 620 e 622

Queste disposizioni, applicabili ai ciclomotori leggeri, vengono integrate con l’espressione «motoleggere di cui all’articolo 14 lettera b numeri 3 e 4 OETV» in ragione dell’equiparazione relativa alle norme della circolazione stradale.

Capitolo 7, titolo del capitolo e numeri 700.2, 700.3, 701.2 e 701.3

Queste disposizioni, applicabili ai ciclomotori leggeri, vengono integrate con l’espressione «motoleggere di cui all’articolo 14 lettera b numeri 3 e 4 OETV» in ragione dell’equiparazione relativa alle norme della circolazione stradale.

3. Ripercussioni

3.1. Per i Cantoni

Le due nuove sottocategorie di motoleggere (art. 14 lett. b n. 3 e 4 OETV) hanno le stesse targhe di tutte le altre motoleggere e sono registrate come tali anche nel registro automatizzato dei veicoli e dei detentori (MOFIS). Di conseguenza, la polizia non può valutare solamente in base alla targa se si tratta o meno di una motoleggera «privilegiata» (art. 14 lett. b n. 3 e 4).

Gli uffici della circolazione devono assicurare con il proprio sistema che i veicoli esonerati controllo periodico non vengano convocati.

3.2. Per la società

L’attuazione della mozione e l’integrazione delle istruzioni nelle rispettive ordinanze fanno sì che i veicoli interessati beneficino di talune agevolazioni in materia di utilizzo e immatricolazione. Non è possibile prevedere se ne risulterà un aumento delle immatricolazioni o dell’utilizzo. Tuttavia, nonostante l’esiguo numero di immatricolazioni registrato sinora, si rileva l’esigenza di veicoli e mezzi di spostamento più flessibili. Il panorama stradale muterebbe anche nel caso di un aumento delle imma-