Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/119: Attuazione della mozione 12.3979 «Requisiti agevolati per la mobilità ad assistenza elettrica» · 9 pagine

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N202-0383

Lo scopo della mozione è quello di equiparare le motoleggere elettriche con velocità massima, per caratteristiche costruttive, fino a 20 km/h e fino a 25 km/h in caso di pedalata assistita, di larghezza non superiore a un metro e potenza massima continua pari a 2 kW ai ciclomotori leggeri per quanto

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riguarda le norme della circolazione e i requisiti per i conducenti , e di esentarle dal controllo periodico previsto per i veicoli a motore.

I veicoli in questione non possono tuttavia essere attribuiti alla categoria dei «ciclomotori leggeri» dal momento che la potenza del motore, pari a 2 kW, supera nettamente i valori massimi ammessi di 0,5 kW. Piuttosto che aumentare la potenza consentita per i ciclomotori leggeri (proposta respinta per ragioni di sicurezza), si intende creare una sottocategoria supplementare di motoleggere che, analogamente ai ciclomotori leggeri, saranno esentate dall’obbligo di controllo periodico.

Sempre analogamente ai ciclomotori leggeri, i veicoli descritti nella mozione (p. es. i monopattini elettrici), potranno essere guidati dall’età di 14 anni se si è in possesso di una licenza di condurre di categoria G o M e dai 16 anni in poi senza alcun tipo di patente.

Riguardo alle norme della circolazione stradale, appare giustificata l’equiparazione ai velocipedi, così come applicata anche ai ciclomotori leggeri: la larghezza massima di 1 metro dovrebbe consentire un utilizzo delle piste ciclabili senza creare problemi agli altri utenti. Appare invece sproporzionato imporre l’obbligo di circolare sulla strada, specialmente in presenza di piste ciclabili separate dalla carreggiata.

Come i ciclomotori leggeri, anche i veicoli descritti in questa sede dovranno essere monoposto per via dell’età minima relativamente bassa del conducente. Nella presente revisione vengono proposte agevolazioni simili (v. 1.4 e 2.1) anche per i veicoli a più posti, ma che richiedono per la guida un’età minima più elevata.

1.4. Integrazione nelle rispettive ordinanze delle «Istruzioni concernenti alcune agevolazioni per determinati veicoli immatricolati come motoleggere a propulsione elettrica», pubblicate dall’USTRA il 20 giugno 2011

Le istruzioni dell’USTRA rappresentano una risposta all’aumento di motoleggere pluritraccia a propulsione elettrica (p. es. i taxi risciò). Per ragioni di sicurezza, questi veicoli sono stati immatricolati come motoleggere in modo da poterli sottoporre d’ufficio a controllo tecnico periodico. Potenza del motore e peso totale sono tuttora argomenti in favore dell’attuale classificazione. Le istruzioni prevedono già agevolazioni per quanto riguarda requisiti tecnici, autorizzazione a condurre e norme della circolazione stradale:

non sono necessari fari a luce anabbagliante, purché presente una luce di posizione; in luogo di un clacson è sufficiente un campanello da bicicletta ben udibile ed è possibile rinunciare alla retromarcia a condizione che il veicolo possa essere facilmente spinto all’indietro dal sedile del conducente. Le caratteristiche tecniche dei veicoli cui fanno riferimento le istruzioni coincidono ampiamente con quelle della mozione.

Per condurre tali veicoli, oltre alla sottocategoria A1, è sufficiente anche una licenza della categoria B o della categoria speciale F; per il trasporto professionale di persone non occorre alcuna autorizzazione aggiuntiva.

I veicoli che non superano 1 metro di larghezza sono equiparati ai velocipedi nella circolazione su piste e corsie ciclabili.

Poiché alcune richieste della mozione si spingono più in là delle agevolazioni concesse dalle istruzioni e dal momento che le agevolazioni richieste dalla mozione, ad esempio per i taxi risciò, non si giustificano in ogni situazione, non è possibile una classificazione/normativa comune. In particolare i veicoli impiegati per il trasporto professionale di persone devono rimanere soggetti all’obbligo di controllo periodico (annuale). Per quanto riguarda i requisiti validi per i conducenti, non si deve escludere del tutto il possesso della patente. L’età minima si definisce attraverso le categorie di licenza di condurre cui corrispondono determinate categorie di veicoli: la categoria A1 consente di guidare da 16 anni, la categoria B o la categoria speciale F da 18 anni.

3 Ad esempio, le biciclette elettriche lente con velocità massima di 25 km/h, alle quali si applicano le stesse norme della circolazione stradale valide per le biciclette.