Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/119: Attuazione della mozione 12.3979 «Requisiti agevolati per la mobilità ad assistenza elettrica» · 9 pagine

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N202-0383

2.2. Modifica dell’ordinanza del 13 novembre 1962 sulle norme della circolazione stradale (ONC; RS 741.11)

Articolo 42, rubrica e capoverso 4

Conformemente al testo della mozione e in ragione delle loro caratteristiche (in particolare la bassa velocità), determinati veicoli (p. es. i monopattini elettrici) saranno equiparati ai ciclomotori leggeri riguardo alle norme di comportamento, in modo da poter, ad esempio, circolare sulle piste ciclabili. Dal punto di vista formale, la rubrica viene integrata con il termine «ciclomotori» per motivi di coerenza (con l’articolo successivo). Poiché l’articolo 33 ONC si rivolge comunque a tutti i conducenti, l’aggiunta riguardante le prescrizioni in materia di rumore può essere tralasciata ai fini della comprensibilità della disposizione. Oltre ai ciclomotoristi, anche i ciclisti e i conducenti di biciclette elettriche o quelli di risciò dovranno essere contemplati dalle norme in materia di protezione contro il rumore di cui all’articolo 33, sempre che esse siano rilevanti per simili veicoli (p. es. trasporto di carichi rumorosi non fissati).

Articolo 43a cpv. 1

L’uso di sedie a rotelle motorizzate su aree pedonali sarà limitato alle persone con ridotta capacità di deambulazione.

2.3. Modifica dell’ordinanza del 5 settembre 1979 sulla segnaletica stradale (OSStr; RS 741.21)

Articolo 19 capoverso 1 lettere b e c

I veicoli ora disciplinati nell’articolo 14 lettera b numero 4 OETV (p. es. i monopattini elettrici), saranno completamente equiparati ai ciclomotori leggeri riguardo alle norme della circolazione stradale, quindi anche in relazione ai divieti di circolazione. I veicoli di cui all’articolo 14 lettera b numero 3 OETV (p. es. le biciclette-risciò) beneficeranno della nuova normativa purché non siano più larghe di 1 metro.

Lettera b

Con la presente modifica, se non superano 1 metro di larghezza, le motoleggere di cui all’articolo 14 lettera b numeri 3 e 4 possono proseguire in caso di segnale «Divieto di circolazione per i motoveicoli».

Lettera c

Si aggiunge che anche veicoli di cui all’articolo 14 lettera b numeri 3 e 4 OETV sono interessati dal divieto di circolazione in caso di segnale «Divieto di circolazione per i velocipedi e i ciclomotori» (2.05) se la loro larghezza non supera 1 metro.

Articolo 64 capoverso 6

Riordino in seguito all’integrazione dei motoveicoli e ciclomotori elettrici.

Lettera a

La lettera a comprende l’attuale normativa.

Lettera b

La tavola complementare «Ciclisti» si riferirà anche a veicoli di cui all’articolo 14 lettera b numeri 3 (p. es. le biciclette-risciò; purché abbiano una larghezza massima di 1 metro) e 4 (p. es. i monopattini elettrici) OETV. Lo stesso varrà anche se il velocipede viene rappresentato con un simbolo, ad esempio, ai sensi dell’articolo 64 capoverso 5 lettera b (ossia «ciclisti eccettuati» o «ciclisti permessi»).