Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/119: Attuazione della mozione 12.3979 «Requisiti agevolati per la mobilità ad assistenza elettrica» · 9 pagine

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N202-0383

ter

Capoverso 1

Attualmente le motoleggere (pluritraccia) a tre ruote devono essere dotate di un freno di servizio e di un freno di stazionamento (art. 153 cpv. 1). Questa norma dovrà valere anche per le motoleggere di cui all’articolo 14 lettera b numeri 3 e 4 al fine di assicurare l’assoluta immobilità del veicolo. Per i veicoli di cui al numero 4 (p. es. i monopattini elettrici) è già previsto che il cavalletto possa servire da freno di stazionamento; non è tuttavia definito fino a quale pendenza debba trattenere il veicolo. Il fatto che il cavalletto debba essere in grado di mantenere immobile il veicolo su salite o discese con una pendenza del 12 per cento rappresenta un inasprimento, sempre che gli attuali cavalletti non soddisfino già tale requisito. La disposizione si applica tuttavia solamente ai veicoli immatricolati dopo la sua entrata in vigore; né è previsto un obbligo di montaggio aftermarket.

Articolo 151

bis

Capoverso 1

L’agevolazione relativa alla disposizione delle luci sul veicolo (deroga all’art. 140 cpv. 4 lett. a OETV), valida finora soltanto per il Segway™, verrà applicata a tutti i veicoli di cui all’articolo 14 lettera b numero 4.

Il tipo di costruzione di questi veicoli, larghi al massimo 1 metro, può rendere difficile montare le luci al centro. Tuttavia, proprio la larghezza esigua, unita all’obbligo di rispettare gli angoli di visuale e, per le luci, di non abbagliare, non pongono problemi al loro montaggio sull’asse longitudinale.

Sempre in ragione della larghezza esigua, non appare necessario equipaggiare i veicoli in questione (p. es. motocicli e velocipedi) con indicatori di direzione.

Capoverso 2

La decisione dell’USTRA relativa all’equipaggiamento del Segway™ prevede un’agevolazione per i cavalletti (esenzione dal riposizionamento automatico), che viene inserita nell’ordinanza con il presente capoverso. Altri requisiti relativi ai cavalletti vengono disciplinati nell’articolo 146 capoverso 3.

Titolo prima dell’articolo 152

Le motoleggere di cui all’articolo 14 lettera b numeri 3 e 4 possono essere di tipo monotraccia o pluritraccia nonché a due, tre o più ruote. Con il presente titolo si assicura che le successive norme siano applicabili solamente alle motoleggere pluritraccia a più di due ruote.

Articolo 152 capoverso 1

Il presente capoverso esclude la necessità della retromarcia per i veicoli fino a un peso totale di 0,45 tonnellate (finora 0,4), in modo tale da poter applicare la norma a tutti i veicoli immatricolati ai sensi dell’articolo 14 lettera b numeri 3 o 4.

Articolo 153 capoverso 1

L’espressione «a tre ruote» è sostituita da «a più di due ruote». Le motoleggere di cui all’articolo 14 lettera b numeri 3 e 4 possono infatti avere più di tre ruote.

Articolo 156 capoverso 1

L’articolo 152 prevede che le motoleggere dispongano della retromarcia soltanto a partire da un peso totale di 450 kg. La disposizione dell’articolo 156 va adeguata di conseguenza, non essendo chiaro il motivo per cui un triciclo o un quadriciclo a motore o dello stesso peso abbiano bisogno della retromarcia già a partire da 400 kg.

Articolo 180 capoverso 1 (abrogato)

Questa disposizione viene spostata nell’appendice 1 numero 2.1 dell’ordinanza concernente

l’approvazione del tipo di veicoli stradali (OATV).

Allegato 7 numero 23 classe 2

L’espressione «a tre ruote» è sostituita da «pluritraccia». Le motoleggere di cui all’articolo 14 lettera b numeri 3 e 4 possono infatti avere più di tre ruote.