Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/119: Attuazione della mozione 12.3979 «Requisiti agevolati per la mobilità ad assistenza elettrica» · 9 pagine

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N202-0383

1.5. Sedie a rotelle motorizzate

Per le persone con ridotte capacità di deambulazione rimangono validi i privilegi finora derivanti dall’uso della sedia a rotelle, ossia non cambia nulla.

Tuttavia, la grande varietà di veicoli attualmente in commercio con la denominazione di sedia a rotelle supera nettamente ciò che ci si prefiggeva con la creazione di questa categoria e le conseguenti agevolazioni (p. es. libera circolazione nelle zone pedonali o sui marciapiedi), con il rischio che i modelli motorizzati vengano utilizzati sempre più spesso anche su aree pedonali, da persone senza difficoltà motorie. Per prevenire tale rischio e continuare a garantire l’accesso agli spazi riservati esclusivamente ai pedoni e ai disabili in carrozzella, l’uso di sedie a rotelle motorizzate in tali aree dovrà essere consentito soltanto ai non deambulanti. A tal fine occorre adeguare le agevolazioni in modo da non essere più legate alla categoria di veicoli, bensì ai conducenti. Per le persone che non necessitano di una sedia a rotelle e delle conseguenti agevolazioni, sono disponibili alternative a sufficienza: in particolare la categoria dei veicoli simili a monopattini elettrici, strutturata in maniera relativamente aperta, offre sufficienti possibilità per nuovi veicoli di svago senza che vi sia associato il diritto di utilizzare il marciapiede.

Il passaggio da infermità fisica a disabilità deambulatoria può avvenire senza soluzione di continuità. Anche la gravità di quest’ultima può variare nel tempo. Si rinuncia pertanto a richiedere un certificato ufficiale, come ad esempio per il rilascio del contrassegno di parcheggio per disabili. In tal modo le persone anziane, fortemente limitate nella propria mobilità a piedi, non saranno costrette a presentare una certificazione di ridotte capacità deambulatorie, salvo i casi di evidente abuso, da esaminare e valutare di volta in volta.

2. Commenti ai singoli articoli

2.1. Modifica dell’ordinanza del 19 giugno 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV; RS 741.41)

Articolo 14 lettera b

Si creano due gruppi di nuovi veicoli a propulsione elettrica denominati «simili a monopattini elettrici» e «simili a risciò», disciplinati come sottocategorie delle motoleggere con requisiti differenti. Classificarli come motoveicoli veri e propri sarebbe eccessivo, considerata la loro velocità limitata. Al tempo stesso, la potenza del motore nettamente più elevata, il peso maggiore e il più grande margine di manovra per la dotazione di ruote e assi ne impediscono una subordinazione alle norme applicate ai ciclomotori.

I nuovi veicoli rimangono così soggetti all’obbligo di omologazione e di immatricolazione.

Numero 3 (p. es. le biciclette-risciò a motore)

I veicoli di cui al numero 3 possono essere a più posti e devono avere almeno due ruote. Il peso totale è limitato a 450 kg, la potenza del motore a 2 kW e la velocità massima a 20 km/h senza pedalata assistita e a 25 km/h in caso di pedalata assistita. È ammessa una carrozzeria chiusa (tuttavia solamente se dotati di indicatori di direzione, cfr. l’art. 154 cpv. 2 OETV).

Numero 4 (p. es. i monopattini elettrici)

I veicoli di cui al numero 4 possono essere unicamente di tipo monoposto e devono avere almeno due ruote. Il peso totale può ammontare al massimo a 200 kg; la larghezza massima di 1 metro, già prevista per le motoleggere a due ruote di cui all’articolo 14 lettera b numero 1, è disciplinata nell’articolo 135 capoverso 2; la potenza del motore è limitata a 2 kW e la velocità massima a 20 km/h e a 25 km/h (rispettivamente senza e con pedalata assistita). In ragione del tipo di veicoli qui descritti e ai fini della praticità e della sicurezza stradale, si ritiene opportuno fissare il peso totale a un massimo di 200 kg. In considerazione dell’età minima di 14 o 16 anni (rispettivamente con e senza licenza di condurre), è bene che il numero di posti rimanga limitato a quello del conducente. Il trasporto di persone è così escluso, né è ammessa una carrozzeria chiusa.

Articolo 33