Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/119: Attuazione della mozione 12.3979 «Requisiti agevolati per la mobilità ad assistenza elettrica» · 9 pagine
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N202-0383
Capoverso 4 (abrogato)
Il controllo periodico dei ciclomotori da parte dell’autorità di immatricolazione sarà abolito, dal momento che questa norma facoltativa non viene comunque applicata.
Capoverso 6
La mozione chiede che i veicoli di cui all’articolo 14 lettera b numero 4 (p. es. i monopattini elettrici) siano esonerati dal controllo periodico: appare opportuno trattare allo stesso modo i veicoli di cui all’articolo 14 lettera b numero 3 (come le biciclette-risciò; è fatto salvo il controllo annuale per i veicoli impiegati nel trasporto professionale di persone, art. 33 cpv. 2 lett. a n. 1 OETV). Inoltre, il capoverso 6 prevede già un tale esonero per i veicoli di detentori con privilegi diplomatici o consolari.
Articolo 135 capoverso 2
La presente disposizione stabilisce la larghezza massima di 1 metro per i veicoli di cui all’articolo 14 lettera b numero 4 (p. es. i monopattini elettrici).
Articolo 136
Capoverso 1 lettera a
L’articolo 14 lettera b numero 3 stabilisce per i «taxi risciò» un peso totale massimo di 450 kg. Per l’assegnazione a una categoria (fra l’altro, per dedurre il carico rimorchiato massimo, art. 136 cpv. 3) occorre tuttavia definire un peso a vuoto massimo, che viene fissato in 270 kg analogamente alle motoleggere a tre ruote (art. 14 lett. b n. 2).
Se dal peso totale si sottrae la somma del peso a vuoto e del peso di accessori, batteria e conducente, si ottiene il carico utile. Il peso totale di 450 kg non deve essere superato.
Capoverso 2 lettera a
Adeguamento della denominazione da «motoleggere a tre ruote» in «motoleggere di cui all’articolo 14 lettera b numero 2».
bis
Capoverso 3 frase introduttiva
Adeguamento della denominazione da «motoleggere a tre ruote» in «motoleggere di cui all’articolo 14 lettera b numero 2». Per ragioni di sicurezza stradale, le motoleggere di cui all’articolo 14 lettera b numero 3 (p. es. le biciclette-risciò) non devono beneficiare del qui possibile aumento del carico rimorchiato perché, incluso il rimorchio (450 kg di peso totale del veicolo più 225 kg del rimorchio danno 675 kg), il peso risulterebbe troppo elevato rispetto alla potenza del motore.
Articolo 144 capoverso 7
In via supplementare alla disposizione esistente riguardo alla luce, è stabilito che in luogo di un avvisatore acustico (clacson) si può utilizzare anche un campanello da bicicletta.
Articolo 148a
Poiché in futuro sono ipotizzabili anche motoleggere pluritraccia a due ruote e un peso totale di oltre 200 kg, analogamente alle motoleggere a tre ruote, anche queste devono essere dotate di retromarcia (v. anche art. 152 cpv. 1).
Articolo 149
Capoverso 1
Adeguamento dell’espressione da «a due ruote», sostituita da «monotraccia a due ruote». Le motoleggere di cui all’articolo 14 lettera b numero 4 (p. es. i monopattini elettrici) possono infatti avere due ruote, ma parallele, cioè affiancate sullo stesso asse. Per questi veicoli non si può imporre la dotazione di un freno che agisca sulla ruota anteriore e l’altro su quella posteriore ai sensi dell’articolo 145.
bis
Capoverso 1
Durante la marcia, l’arresto e la frenata, i veicoli pluritraccia a due ruote devono essere costantemente bilanciati. Poiché all’attuale stato della tecnica i freni a frizione non lo consentono, per questi veicoli devono essere ammessi altri sistemi di frenaggio.