Rapporto sui risultati
Consultazione 2013/59: Modifica dell'ordinanza sulla pianificazione del territorio (incl. Direttive tecniche sulle zone edificabili e Integrazione della Guida alla pianificazione direttrice) · 51 pagine
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L’articolo 32a capoverso 2 va riformulato, stralciando la seconda parte della frase come segue: “concrete prescrizioni edilizie fondate sul diritto cantonale sono applicabili se sono proporzionali a giustificate esigenze di protezione” (TI).
L’articolo 32a capoverso 2 OPT va stralciato perché permetterebbe, de facto, di abrogare il cosiddetto “esonero dall’autorizzazione”, che si intende invece instaurare (FSG, SAS).
2.2.4 Capoverso 3
L’obbligo di notifica è un aspetto fondamentale poiché, sovente, i proprietari non sanno che il loro edificio si trova in una zona protetta a livello cantonale e non si immaginano neanche che potrebbe essere classificato come oggetto tutelato (OW; AKD, CSSM).
Un obbligo di notifica preliminare va respinto (SH).
Il capoverso deve essere modificato. Con “devono essere annunciati” si ammette indirettamente che occorre un’autorità per verificare se le condizioni dei capoversi 1 e 2 sono soddisfatte (GR). L’obbligo di autorizzazione deve essere semplificato (BE, analogamente TG).
Perché occorre notificare alle autorità un impianto solare che non ha bisogno di autorizzazione (AgriGenève, SAB)?
Non è chiaro se e in che modo l’autorità cantonale competente ai sensi dell’articolo 25 capoverso 2 LPT vada coinvolta in una procedura di notifica. Quale istanza dovrebbe decidere, ad esempio, se gli impianti solari in linea di massima “sufficientemente adattati” rispettano le condizioni tecniche di cui all’articolo 32a capoverso 1 OPT (SG)?
Meglio sarebbe demandare alla legislazione cantonale il compito di stabilire a quale autorità debba essere annunciata la posa di impianti solari, così da evitare sovrapposizioni di ruoli tra i Comuni e il Cantone (JU). Il secondo periodo del capoverso va stralciato, poiché concerne una competenza cantonale (VD).
La notifica andrebbe fatta ad esempio 30 giorni prima dell’inizio dei lavori, presentando i piani e la documentazione necessaria. La competenza di disciplinare l’obbligo di notifica deve essere demandata ai Cantoni (SH, TG). Questi ultimi dovrebbero fare in modo che la notifica non comporti un onere amministrativo eccessivo, ossia che possa essere effettuata senza una verifica dei piani e della documentazione e, pertanto, anche dopo la posa degli impianti. Il Canton Sciaffusa propone quindi la seguente formulazione alternativa: “gli impianti solari per i quali non occorre un’autorizzazione devono essere notificati al servizio preposto al rilascio dell’autorizzazione edilizia. La procedura di notifica è disciplinata dalla legislazione cantonale. I Cantoni possono prevedere che la notifica avvenga solo a fini statistici” (SH). Il Canton Turgovia chiede che la disposizione sia modificata come segue: “La legislazione cantonale disciplina i dettagli della procedura” (TG). Alla legislazione cantonale va lasciata la possibilità di escludere dall’obbligo di notifica gli impianti di importanza secondaria. Nel Canton Zurigo, attualmente, non è obbligatorio notificare gli impianti che non
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superano i 35 m . Obbligare alla notifica tutti gli impianti comporterebbe, per il Canton Zurigo, un passo indietro (Città di Zurigo).
In merito all’articolo 32a capoverso 3, il rapporto esplicativo precisa: “l’annuncio deve essere fatto prima dell’inizio dei lavori ed entro il termine stabilito nella legislazione cantonale. Un termine ragionevole potrebbe essere di 30 giorni, ma dev’essere comunque fissato in modo tale da consentire ai Cantoni ecc.”. La scadenza per l’inoltro della notifica è fissata in modo troppo generico. Si propone pertanto che il rapporto esplicativo rinunci a entrare nel merito (UCS).
La notifica non è inoltrata ai vicini o pubblicata (AG; ABV)?
Come affrontare le opposizioni o i ricorsi dei proprietari di fondi confinanti? L’articolo 32a OPT contraddice l’articolo 29a Cost. (AG; ABV)?
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