Rapporto sui risultati

Consultazione 2013/59: Modifica dell'ordinanza sulla pianificazione del territorio (incl. Direttive tecniche sulle zone edificabili e Integrazione della Guida alla pianificazione direttrice) · 51 pagine

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Formulazione alternativa: “i progetti per i quali non occorre un’autorizzazione devono essere notificati ai servizi preposti al rilascio dell’autorizzazione edilizia. La legislazione cantonale disciplina i termini, come pure i piani e la documentazione che occorre presentare. Se la posa è inappropriata e non corrisponde ai capoversi 1 e 2, il proprietario è tenuto ad adattare opportunamente l’impianto” (Archeologia Svizzera, CSSM, SHS, FP).

2.3 Articolo 32b

2.3.1 In generale

Per i Cantoni e i Comuni la corretta applicazione dell’articolo 18a R LPT costituirà una sfida ingente. Sarebbe opportuno elencare in un solo documento tutti gli inventari federali e cantonali che entrerebbero in linea di conto. In merito a questo articolo della legge, occorrerebbe inoltre una definizione architettonicamente precisa degli edifici per i quali vige l’ISOS. Sarebbe inoltre il caso di uniformare dal punto di vista linguistico le norme federali per quanto riguarda i monumenti culturali (FP).

L’articolo 18a capoverso 3 LPT esige che il concetto di “monumenti culturali o naturali d’importanza cantonale e nazionale” sia chiarito. Non è semplice, dato che, secondo la Costituzione, la protezione della natura e del paesaggio è un compito cantonale. Nella prassi si ritrovano, inoltre, sistemi di valutazione molto diversi tra loro, difficilmente elencabili in un documento che comprenda l’intero Paese (ASPAN).

Non è ragionevole chiedere al committente di una costruzione di esaminare la compatibilità del suo progetto con i sei inventari menzionati, poiché tale impegno sarebbe eccessivo. Si chiede pertanto che i Cantoni gli comunichino entro 10 giorni, su richiesta, se il progetto che intende realizzare tocca una categoria protetta. A tale scopo, ogni Cantone dovrebbe allestire un inventario; ciò non esclude una soluzione a livello federale (SSES).

In Svizzera il concetto di “oggetto degno di protezione” non ha finora trovato una definizione univoca. Con la lista presentata in consultazione si tenta di colmare questa lacuna. Poiché gli inventari menzionati coprono presumibilmente tutti i più importanti oggetti di questo genere, vanno considerati una buona base di riferimento (Swissolar, SSES).

Nell’articolo 32b mancano i monumenti naturali, che andrebbero tuttavia menzionati, per completezza, anche se il rapporto esplicativo precisa che l’articolo 18a R LPT si riferisce esclusivamente alla posa di impianti solari su edifici. Si propone pertanto di modificare il titolo dell’articolo 32b in “Impianti solari su monumenti culturali e naturali”. E l’incipit in “per monumenti culturali e naturali di importanza cantonale e nazionale si intendono” (VD; HVCH-HD, Pro Natura, PUSCH, FP, ASPU, ATA, WWF, UF-SG).

Disturba la ripetuta menzione di oggetti “di importanza regionale”, malgrado la legge

(art. 18a cpv. 3 R LPT) parli esclusivamente di monumenti culturali e naturali di importanza cantonale o nazionale. Alle lettere a, c e d si propone pertanto di stralciare “importanza regionale” (Swissolar, SSES, FSG, SAS).

Le lettere da b a e compresa devono essere stralciate (BL).

L’articolo 32b OPT specifica l’articolo 18a capoverso 3 R LPT. Con questa lista chiusa il Legislatore intende impedire che un’autorità approvi espressamente la posa di impianti solari su un monumento culturale. La lista è formulata in modo contorto e contraddittorio; va pertanto molto semplificata (ZG, FR, OW, SG, SO, NW, SZ; CFNP, COPC, DCPA).

La protezione della natura e del paesaggio spetta ai Cantoni, come stabilito dall’articolo 78 capoverso 1 Cost. (OW, SG, TG, TI, ZH; Archeologia Svizzera, Gastro Suisse, Gewerbe LU, HEV SG, KGV, CSSM, SHS, FP). Va lasciato ai Cantoni decidere per quali ulteriori oggetti (ad es. comunali) intendono introdurre un obbligo di autorizzazione (AG, SO, TI; ABV). La definizione di “monumenti culturali di importanza cantonale” spetta, in principio, ai Cantoni (BL). I Comuni tutelano i monumenti culturali di importanza locale nell’ambito dei loro piani di utilizzazione; anche questi oggetti devono rientrare nel campo d’applicazione dell’articolo 27/51

412/2004-00920/41/22/04/06/M461-0129