Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/69: Modifica delle basi legali per l'ulteriore sviluppo dell'esercito · 67 pagine

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Rapporto esplicativo concernente la modifica delle basi legali per l'USEs

to in Svizzera e all’estero per tutti i tipi d’impiego, come sembrerebbe da tenore letterale del testo, o se l’impiego del personale militare fosse limitato a determinati tipi d’impiego, conformemente a quella che sarebbe stata l’intenzione originaria del legislatore. Con la nuova formulazione si precisa che sono intesi «tutti i tipi d’impiego». Ne consegue che il personale militare può essere obbligato su base contrattuale a prestare servizio anche all’estero. Tale obbligo contrattuale non è tuttavia imposto. Corrispondenti impieghi possono tuttavia essere menzionati come fattore di qualificazione nel profilo dei requisiti per l’assunzione di determinate funzioni.

Art. 49

Il periodo in cui assolvere la scuola reclute deve poter corrispondere meglio alle esigenze individuali delle persone soggette all’obbligo di prestare servizio militare; in futuro la scuola reclute non dovrà pertanto più essere obbligatoriamente assolta nel 20° anno d’età. Le reclute devono poter aver la possibilità di assolvere la scuola reclute, a seconda della pianificazione personale della propria formazione professionale, «dall’inizio dell’anno in cui compiono 19 anni e al più tardi nell’anno in cui compiono 25 anni». Il limite massimo di età sinora previsto, 26 anni, deve essere abbassato in considerazione della necessità di garantire i ridotti effettivi dell’esercito. Deve tuttavia essere mantenuta la possibilità, se sussiste una necessità per l’esercito e in presenza di una corrispondente volontà degli interessati, di assolvere la scuola reclute anche più tardi. Contrariamente a una possibile interpretazione dell’attuale formulazione, equivoca, l’obbligo di prestare servizio militare non viene meno con il raggiungimento del limite massimo d’età: ne consegue unicamente che non devono più essere prestati servizi d’istruzione. In tal caso, anziché prestare servizio militare, le persone interessate soggette all’obbligo di prestare servizio militare versano la tassa d’esenzione prevista dalla Costituzione.

Del rimanente, per la maggioranza della truppa la scuola reclute durerà 18 settimane. Devono tuttavia essere possibili deroghe nei casi in cui tale durata risulta essere superiore o inferiore al necessario (la scuola reclute può per es. durare meno di 18 settimane per i soldati d’esercizio o per reclute inabili al servizio in campagna, che non abbisognano di un’esaustiva istruzione al combattimento; deve invece poter durare più di 18 settimane per forze speciali con necessità d’istruzione supplementari).

Art. 51 cpv. 2 e 3

Per consentire una maggiore flessibilità nella prestazione individuale dei servizi militari, presupposto indispensabile per il mantenimento del nostro esercito di milizia, la durata e la frequenza dei corsi di ripetizione devono essere disciplinate nella LM soltanto in linea di massima. La regolamentazione dettagliata deve rientrare nella sfera di competenza del Consiglio federale. Quest’ultimo non deve però disporre al riguardo di un assoluto potere discrezionale, ma deve tener conto dei chiari parametri risultanti dalle esigenze in materia di istruzione e dalle necessità a livello di prontezza d’impiego della truppa. Un ulteriore fattore determinante è rappresentato dalle risorse disponibili.