Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/69: Modifica delle basi legali per l'ulteriore sviluppo dell'esercito · 67 pagine
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Rapporto esplicativo concernente la modifica delle basi legali per l'USEs
Art. 30 cpv. 1
A livello di pianificazione dei servizi non è possibile, per diverse ragioni, garantire che servizi d’istruzione di base di lunga durata siano svolti senza intervalli. Pure i singoli servizi d’istruzione necessari per conseguire un grado superiore non sono di regola immediatamente consecutivi. Anche nei casi in cui l’intera carriera militare è concentrata in un unico periodo, tra i singoli servizi possono presentarsi intervalli (di al massimo cinque settimane): per es., tra un servizio pratico in qualità di sottufficiale e l’istruzione successiva (quali una scuola per furieri, una scuola per sergenti maggiori o una scuola ufficiali). Di solito, a causa del servizio militare imminente, durante i suddetti intervalli i militari interessati non trovano un posto di lavoro. I militari disoccupati in simili frangenti sono pertanto riconosciuti come non collocabili. Affinché la conseguente perdita di guadagno, non riconducibile a colpa propria, possa essere compensata, va concesso agli interessati – anche durante i summenzionati intervalli – il diritto al soldo e all’indennità per perdita di guadagno. Tale diritto non sussisterà per coloro che, durante detti intervalli, eserciteranno un’attività professionale retribuita. Quanto sin qui descritto vige già da un certo tempo nella prassi, sulla base dell’ordinanza concernente l’obbligo di prestare servizio militare (OOPSM; RS 512.21), ma non è stato sinora disciplinato a tutti gli effetti a livello di legge. La suddetta concessione di indennità finanziarie comporterà spese per circa 10.5 milioni di franchi a livello di IPG e di circa 700’000 di franchi a livello di soldo (militari in ferma continuata e quadri). Rispetto alla situazione attuale, le voci «IPG» e «soldo» registreranno un diminuzione di rispettivamente 4 milioni di franchi e 200’000 di franchi.
Titolo prima dell’art. 40c nonché art. 40c–40e
L’istituzione della funzione di difensore civico militare era prevista in origine già nel quadro della legge militare del 3 febbraio 1995. Le corrispondenti disposizioni sono però state espulse nel corso dei dibattimenti politici sul disegno di legge militare. Dalle esperienze raccolte nel frattempo risulta tuttavia che la possibilità di ricorrere a un organo indipendente dall’amministrazione e dall’esercito in caso di difficoltà con i superiori e con le autorità dell’amministrazione militare corrisponde a una reale necessità. A tal fine è qui proposta l’istituzione di un corrispondente organo di mediazione, conformemente, tra l’altro, a quanto auspicato nella mozione Niederberger del 10 marzo 2011 (11.3082, «Creazione di un organo di mediazione per la truppa in seno al DDPS»).
L’organo previsto ai sensi di quanto sopra fungerà da mediatore tra gli interessati e fornirà consulenza, ma non avrà facoltà di emanare decisioni o istruzioni. Gli organi militari saranno tenuti a fornire all’organo di mediazione le informazioni necessarie per la sua attività. La procedura sarà priva di formalità e gratuita. Il deposito di atti presso l’organo di mediazione non avrà effetti sospensivi né per quanto concerne i termini di rimedi giuridici né nei confronti delle procedure ordinarie. L’organo di mediazione pubblicherà un rapporto sulle sue attività.
Il difensore civico militare sarà nominato dal capo del DDPS. A livello amministrativo, figurerà nell’organico della Segreteria generale del DDPS. Tuttavia, eserciterà la sua attività in piena indipendenza dal Dipartimento. L’organo di mediazione sottostarà al diritto del personale della Confederazione. I relativi costi annui ammon-