Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/69: Modifica delle basi legali per l'ulteriore sviluppo dell'esercito · 67 pagine

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Rapporto esplicativo concernente la modifica delle basi legali per l'USEs

servizio militare. Le persone assegnate all’esercito in virtù della presente disposizione saranno impiegate in qualità di soldati d’esercizio nel settore dell’istruzione e del supporto.

Art. 9 cpv. 2–4

I limiti d’età per il reclutamento devono essere adeguati al nuovo modello di servizio. Nel contempo, sono create le basi per una flessibilizzazione dell’inizio del periodo di servizio militare – non più vincolato in via generale a un determinato anno d’età – al fine di poter maggiormente tener conto dell’evoluzione personale dei futuri soldati in ambito civile.

Art. 10 cpv. 1

Le persone soggette all’obbligo di leva devono essere sottoposte in maniera capillare, in occasione del reclutamento, all’esame dei motivi d’impedimento per la cessione dell’arma personale (art. 113), affinché potenziali autori di atti di violenza non siano accettati per l’istruzione in seno all’esercito. L’articolo 10 («Contenuto del reclutamento») va ampliato di conseguenza.

Titolo prima dell’art. 12

Allo stato attuale, il titolo del capitolo 2 («Contenuto dell’obbligo di prestare servizio militare») e il titolo della seconda sezione del capitolo 2 (titolo prima dell’art. 12: «Obbligo di prestare servizio militare») presentano una ripetizione inopportuna dell’espressione «obbligo di prestare servizio militare». Poiché nella sezione 2 sono disciplinati diversi aspetti del servizio militare, è proposto «Servizio militare» quale nuovo titolo prima dell’articolo 12.

Art. 13

In considerazione della diminuzione in misura del 50 per cento dell’effettivo dell’esercito e della necessità di assicurare l’effettivo dei quadri si impone una modifica moderata del periodo dell’obbligo di prestare servizio militare. Per i gradi di truppa e i sottufficiali non sarà più previsto un limite d’età fisso e saranno introdotti, in combinato disposto con l’articolo 49, tempi flessibili per l’inizio e la fine del servizio. Per detti militari l’obbligo di assolvere la scuola reclute decorrerà a partire dall’inizio dell’anno in cui compiono 19 anni e dovrà essere adempiuto al più tardi nell’anno in cui compiono 25 anni; dopodiché saranno tenuti a prestare servizio militare ancora per al massimo dodici anni. Sulla base delle attuali previsioni riguardo all’entità dell’effettivo, saranno incorporati in formazioni CR in linea di principio durante nove anni. Al fine di poter assicurare l’effettivo dei quadri, quest’ultimi saranno tenuti anche in futuro a prestare servizio militare sino a un limite d’età massimo fisso. Il Consiglio federale deve poter aumentare o diminuire i limiti d’età in funzione delle necessità dell’esercito. Capoverso 2 lettera c: conformemente alla legge sulle indennità di perdita di guadagno, le persone che prestano servizio e che beneficiano di una rendita di vecchiaia dell’AVS o hanno compiuto i 65 anni non hanno più diritto a un’indennità per perdita di guadagno.