Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/69: Modifica delle basi legali per l'ulteriore sviluppo dell'esercito · 67 pagine

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Rapporto esplicativo concernente la modifica delle basi legali per l'USEs

Art. 52

L’esercito presta già attualmente aiuto a favore di attività civili o di attività fuori del servizio. L’aiuto, prestato nel quadro di servizi d’istruzione, è attualmente disciplinato in maniera incompleta nella legge militare. Le corrispondenti disposizioni devono essere completate e riunite in un nuovo apposito articolo. Le relative disposizioni esecutive saranno anch’esse raggruppate, qualora possibile in un unico atto normativo.

In contrasto con la sistematicità a livello di contenuti, l’aiuto spontaneo era sinora oggetto di un articolo del capitolo 3 («Servizio d’appoggio») del titolo quinto. La corrispondente disposizione qui proposta figurerà nel capitolo 3 («Servizi d’istruzione delle formazioni») del titolo quarto. Nel contempo sono stati definiti, in maniera sufficientemente indicativa, i presupposti per un aiuto spontaneo.

L’attuale base legale per gli impieghi secondo l’ordinanza dell’8 dicembre 1997 concernente l’impiego di mezzi militari a favore di attività civili e attività fuori del servizio (OIMC; RS 513.74) è insufficiente. È qui proposta una base legale sufficiente affinché le pertinenti prestazioni possano essere fornite anche in futuro. In futuro tali impieghi saranno autorizzati soltanto se presenteranno sostanziali ripercussioni positive sull’istruzione o sull’allenamento del personale impiegato e non faranno concorrenza in modo eccessivo alle imprese civili. Tra le attività a favore delle quali è prestato l’aiuto figurano in primo luogo le grandi manifestazioni sportive nazionali e internazionali in Svizzera e manifestazioni culturali. L’aiuto fornito dalla truppa comprende soprattutto i seguenti ambiti: lavori di montaggio e smontaggio, trasporti, disciplinamento della circolazione, servizio sanitario, trasmissioni, infrastruttura. In virtù dell’articolo 1 capoverso 5, l’aiuto è prestato senza armi. Compiti che presuppongono il potere di polizia sono di conseguenza esclusi. Simili compiti possono essere attribuiti unicamente in servizio d’appoggio o in servizio attivo.

Art. 59 cpv. 4

Gli impiegati della Confederazione che nel quadro del proprio servizio militare sono impiegati nell’amministrazione militare adempieranno in futuro simili servizi in qualità di parte integrante dei rispettivi obblighi lavorativi. Essendo già completamente retribuiti a tal fine dalla Confederazione, non avranno diritto al soldo. Di conseguenza verrà meno anche il diritto del datore di lavoro a indennità per perdita di guadagno. Tale misura è volta a eliminare la possibilità di ridurre i costi per il personale mediante la riscossione di indennità per perdita di guadagno in seguito all’impiego nell’amministrazione militare di personale della Confederazione in servizio militare. L’articolo 43 capoverso 2 non è sufficiente a tal fine poiché concerne altre circostanze, segnatamente la prestazione di servizi d’istruzione ai quali gli interessati sono stati obbligati su base contrattuale (per es. servizi d’istruzione preliminari a impieghi in servizio di promovimento della pace) oppure la prestazione di servizi d’istruzione da parte di personale militare.

Art. 61, rubrica, nonché cpv. 1 e 3

La Cooperazione nazionale per la sicurezza è stata sostituita con la Rete integrata Svizzera per la sicurezza. L’articolo 61 capoverso 1 va adeguato di conseguenza.