Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/69: Modifica delle basi legali per l'ulteriore sviluppo dell'esercito · 67 pagine
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Rapporto esplicativo concernente la modifica delle basi legali per l'USEs
teranno con ogni probabilità a circa 0,5 milioni di franchi, a carico della Segreteria generale del DDPS.
Art. 41 cpv. 4
Non avendo l’attuale capoverso 4 per oggetto i servizi d’istruzione, la sua attuale collocazione nell’articolo 41 è contraria alla sistematicità contenutistica. È stato pertanto trasferito e riformulato nel nuovo articolo 146a.
Art. 42
Il totale obbligatorio di giorni di servizio d’istruzione deve essere oggetto di un moderato adeguamento in considerazione sia del dimezzamento dell’effettivo dell’esercito sia della necessità di assicurare un effettivo sufficiente di quadri. In futuro i militari di truppa dovranno pertanto prestare un numero leggermente inferiore di giorni di servizio d’istruzione. Il totale obbligatorio di 280 giorni di servizio d’istruzione stabilito per la truppa è esplicitamente definito quale massimo legale. Del rimanente, il numero di giorni d’istruzione si fonda sulle necessità dell’esercito. In concreto, un militare della truppa presterà di regola 225 giorni di servizio d’istruzione; in qualità di militare in ferma continuata presterà 280 giorni di servizio d’istruzione. Il numero maggiore di giorni di servizio d’istruzione previsto per i militari in ferma continuata è dovuto al fatto che quest’ultimi prestano il servizio in un unico periodo, con la conseguente necessità di comprendere nel totale dei giorni di servizio d’istruzione anche giorni di congedo solitamente non computati. Il limite massimo di 5 milioni di giorni di servizio annui non sarà superato. I dettagli saranno disciplinati dal Consiglio federale a livello di ordinanza.
Art. 44
L’articolo 44 disciplina la prestazione di servizi d’istruzione su base volontaria. Corrispondenti necessità militari potrebbero sussistere in relazione con: militari idonei per una funzione superiore, ma che, nel loro grado attuale, hanno già adempiuto o stanno per adempiere il totale obbligatorio di giorni di servizio d’istruzione; militari con funzioni relativamente alle quali sussistono carenze in seno all’effettivo; la prestazione, in via eccezionale, di un servizio militare su base volontaria in seno all’amministrazione militare.
Art. 46 cpv. 1
Nell’articolo 58 capoverso 1 della Costituzione federale e nel nuovo articolo 1 della legge militare figura, correttamente, l’espressione «compiti dell’esercito». Una «missione dell’esercito» sussiste soltanto in occasione di un impiego concreto. Per quanto concerne il tenore dell’articolo 46 capoverso 1, ne consegue pertanto che l’istruzione è orientata ai «compiti dell’esercito».
Art. 47 cpv. 4, primo periodo
Nella prassi, il capoverso 2 dell’articolo 47 ha dato sinora adito a controversie a livello interpretativo. Non era chiaro se il personale militare potesse essere impiega-