Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/69: Modifica delle basi legali per l'ulteriore sviluppo dell'esercito · 67 pagine
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Rapporto esplicativo concernente la modifica delle basi legali per l'USEs
Art. 18 cpv. 1 lett. c e h
L’esercito registra una crescente sottodotazione di effettivi nelle funzioni mediche del proprio servizio sanitario. L’attuale disciplinamento dell’esenzione dal servizio del personale medico per garantire il funzionamento delle installazioni mediche della sanità pubblica civile (ca. 50 casi di esenzione l’anno) deve pertanto essere reso più restrittivo. Con il nuovo tenore, il personale medico può essere esentato dal servizio soltanto se non è assolutamente indispensabile all’esercito nell’ambito del proprio servizio sanitario.
Il tenore della lettera h va adeguato in considerazione del passaggio dalla «Cooperazione nazionale in materia di sicurezza» alla «Rete integrata Svizzera per la sicurezza».
Art. 20 cpv. 1, frase introduttiva
In presenza di manifesti indizi di possibili cambiamenti per quanto concerne l’idoneità di una persona al servizio militare, il riesame dell’idoneità al servizio militare dev’essere possibile anche d’ufficio, senza previa richiesta di una determinata autorità o persona. In questo ambito, l’indispensabilità di una previa richiesta conduce a un eccesso di formalismo e a inutili complicazioni burocratiche. Il riesame dell’idoneità al servizio militare non è a senso unico: persone dichiarate in un primo momento idonee al servizio militare possono risultare inabili al servizio – e viceversa.
Art. 21, rubrica e cpv. 1 e 2 nonché art. 22, rubrica e cpv. 1 e 2
Al fine di ridurre il più possibile i rischi di abusi in materia di armi, non devono più essere reclutate o devono essere esclusi dall’esercito rispettivamente le persone soggette all’obbligo di leva e i militari a cui, in virtù dell’individuazione di simili rischi in occasione dell’esame dei possibili motivi d’impedimento per la cessione dell’arma personale (art. 113), non può essere ceduta un’arma personale. Considerato che l’accesso a armi potrebbe essere impedito soltanto con uno sproporzionato dispendio di risorse, non sarebbe ragionevole consentire a simili potenziali autori di atti di violenza di prestare servizio militare non armato. Anziché prestare servizio militare, simili persone saranno in futuro in ogni caso soggette all’obbligo di versare la tassa d’esenzione dal servizio militare, poiché, nel quadro della revisione della legge sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile, è previsto che siano escluse anche dalla protezione civile. Se i motivi d’impedimento per la cessione dell’arma personale dovessero venir meno in un secondo momento e in presenza di una corrispondente necessità per l’esercito, gli interessati possono, su richiesta, essere di nuovo ammessi al reclutamento o al servizio militare. Sono considerati motivi d’impedimento segni o indizi seri che persone soggette all’obbligo di leva o militari possano mettere in pericolo se stessi o terzi con l’arma personale nonché altri segni o indizi di un incombente abuso dell’arma personale da parte di persone soggette all’obbligo di leva o militari oppure terzi. L’articolo 113 capoverso 1 LM sarà al riguardo oggetto di precisazioni nel quadro della legge federale sul miglioramento dello scambio d’informazioni tra autorità in materia di armi.