Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/69: Modifica delle basi legali per l'ulteriore sviluppo dell'esercito · 67 pagine

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Rapporto esplicativo concernente la modifica delle basi legali per l'USEs

2 Compiti

L'esercito è la più importante riserva della Confederazione in materia di politica di sicurezza. In generale, è orientato alla protezione e alla sicurezza del Paese, in particolare delle infrastrutture critiche e della popolazione, e in caso di attacco militare rappresenta lo strumento decisivo. È parte integrante della Rete integrata Svizzera per la sicurezza. Nell’ambito del promovimento della pace fornisce contributi volti alla prevenzione di conflitti e alla gestione di crisi.

Ha i tre compiti seguenti:

 difesa;

– appoggio a favore delle autorità civili;

– promovimento della pace.

Gli impieghi volti alla difesa servono a impedire o a respingere un attacco militare contro la Svizzera e la sua popolazione e in caso di minaccia anche a proteggere le infrastrutture critiche. La capacità di difesa deve sempre essere orientata alle potenziali minacce militari con le quali la Svizzera potrebbe essere confrontata. Non si tratta semplicemente di aggiornare la struttura, l'equipaggiamento e l'armamento, ma di verificarli e adeguarli in permanenza. Alla luce della scarsa probabilità di un conflitto armato tra Stati nell'Europa centrale, il Consiglio federale ritiene sostenibile a livello di politica di sicurezza, e inevitabile in considerazione delle risorse, di limitare la capacità di difesa da un attacco militare al mantenimento e all'ulteriore sviluppo della competenza di difesa, in alcuni settori chiave con una qualità elevata, ma in un’entità minima.

Per quanto riguarda l'appoggio a favore delle autorità civili si tratta di contributi dell’esercito volti a consentire a suddette autorità di svolgere i propri compiti, finalizzati a garantire l'ordinamento democratico, la tutela della vita e dell'integrità personale, la libertà dei movimenti, la qualità della vita, la proprietà e il benessere dei cittadini. L'esercito fornisce contributi per far fronte a situazioni straordinarie nonché in caso di eventi di interesse pubblico nazionale e fornisce appoggio agli organi di sicurezza, in primo luogo dei Cantoni, nell'ambito della prevenzione e della difesa nei confronti di minacce alla sicurezza interna. Tale appoggio avviene in via sussidiaria, su richiesta e sotto la responsabilità operativa delle autorità civili, quando i mezzi civili non sono (più) sufficienti per mancanza di personale, di materiale o di tempo. La Confederazione è responsabile della protezione dello spazio aereo in tutte le situazioni: poiché soltanto l'esercito dispone dei mezzi adeguati a tale scopo, garantisce la salvaguardia della sovranità sullo spazio aereo in appoggio alle autorità civili. Per quanto concerne i cyberattacchi l'esercito protegge i propri sistemi e contribuisce a far fronte alle conseguenze di simili attacchi.

Il compito dell’esercito «promozione della pace» comprende i contributi volti alla prevenzione di conflitti e alla gestioni di crisi nel quadro delle misure adottate dalla comunità internazionale per la prevenzione e la riduzione delle minacce, il ripristino della sicurezza e della stabilità e la (ri)costituzione di strutture durature dello Stato di diritto. Gli impieghi dell'esercito volti al promovimento della pace necessitano di un mandato dell'ONU o dell'OSCE. È esclusa la partecipazione ad azioni di combatti-