Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/69: Modifica delle basi legali per l'ulteriore sviluppo dell'esercito · 67 pagine
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Rapporto esplicativo concernente la modifica delle basi legali per l'USEs
l'aiuto militare in caso di catastrofe è fornito principalmente in Svizzera. All'estero l'esercito può fornire contributi a favore dell'aiuto umanitario; gli impieghi nelle regioni estere limitrofe avvengono nel quadro di trattati internazionali bilaterali. Gli attori principali dell'aiuto militare in caso di catastrofe sono le truppe di salvataggio, le truppe del genio e le truppe sanitarie.
Gli impieghi di sicurezza dell'esercito servono a rafforzare il dispositivo di sicurezza dei mezzi civili di Cantoni e Confederazione, segnatamente per quanto riguarda la protezione delle infrastrutture critiche, e a gestire sovraccarichi di lavoro. Per gli impieghi di sicurezza sono in primo luogo idonee le formazioni della fanteria e della polizia militare. A seconda della minaccia e delle necessità di appoggio delle autorità civili, può rendersi necessario anche l'impiego di forze meccanizzate.
Tutti i compiti nel quadro dell'appoggio a favore della autorità civili possono essere appoggiati con mezzi aerei (per es. trasporto aereo o ricognizione aerea).
Per salvaguardare gli interessi svizzeri all'estero le autorità civili possono essere appoggiate anche proteggendo le rappresentanze diplomatiche o salvando e rimpatriando i cittadini svizzeri. Gli impieghi per il salvataggio e il rimpatrio avvengono in linea di massima in cooperazione con altri Stati.
La salvaguardia della sovranità sullo spazio aereo è un compito permanente della Confederazione svolto principalmente dalle Forze aeree. Comprende tutte le misure volte a impedire eventuali violazioni delle norme sul traffico aereo e l'uso abusivo dello spazio aereo. Si tratta in primo luogo di imporre il rispetto delle regole per l’utilizzazione dello spazio aereo. Il Consiglio federale può limitare o vietare temporaneamente o in permanenza l'utilizzazione dello spazio aereo svizzero oppure il sorvolo di determinate zone. Esso intende realizzare al più presto una prontezza delle Forze aeree per interventi svolti 24 ore su 24.8 Le relative misure devono tuttavia integrarsi nel quadro complessivo a livello finanziario e di personale.
3.3 Promovimento della pace
Nell’ambito del promovimento della pace, come già illustrato nel Rapporto sull'esercito 2010, l’esercito deve essere in grado di inviare contingenti armati9, singole persone e piccoli distaccamenti non armati nonché specialisti (dello sminamento a scopo umanitario, della riforma del settore della sicurezza e della sicurezza/distruzione di armi leggere e munizioni). Un impiego è possibile unicamente su base volontaria e per missioni su mandato dell’ONU o dell’OSCE. Tale capacità sarà incrementata a livello qualitativo, segnatamente nei settori del trasporto aereo, nonché delle prestazioni logistiche e di trasporto terrestri. Sarà anche rafforzata a livello quantitativo in modo da consentire l’impiego contemporaneo nell’ambito del promovimento della pace di un effettivo massimo di 500 militari (invece degli
8 Conformemente alla mozione Hess (09.4081): «Prontezza più elevata per il servizio di polizia aerea anche al di fuori dei normali orari di lavoro».
9 L’armamento consentirà alle truppe di proteggersi e di adempiere i propri compiti. È esclusa la partecipazione a impieghi di combattimento volti all’imposizione della pace.