Avamprogetto (Allegato)

Consultazione 2013/71: Adozione del Regolamento tecnico Voto elettronico (RT VE) · 29 pagine

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Allegato del Regolamento tecnico Voto elettronico della Cancelleria federale del ... (RS ...)

numero (ufficiale) degli aventi diritto di voto ammessi. In questo caso i dati di

autenticazione possono essere considerati come «attribuiti» a un avente diritto di voto. In tal modo non è ancora assicurato che dati di autenticazione client di aventi diritto affidabili non siano stati utilizzati abusivamente per esprimere un voto valido. In virtù del relativo punto nell’obiettivo di sicurezza del modello astratto o dell’articolo 4 capoverso 2b, gli aventi diritto di voto possono tuttavia constatarlo.

D4.70 (ad art. 4 cpv. 4) La prova è valida se serve ai votanti o agli esaminatori per potere

riconoscere le manipolazioni dei voti nel senso dell’obiettivo di sicurezza e considerate le ipotesi di affidabilità date. In tal modo l’aggressore non può ingannare i partecipanti al sistema che verificano, allestendo con l’aiuto dei partecipanti al sistema inaffidabili una prova per giustificare un risultato manipolato, ovvero influenzandone l’allestimento.

Nell’ambito della verificabilità universale vigono le seguenti disposizioni:

− gli esaminatori devono in ogni caso potere riconoscere la sottrazione senza sostituzione di un voto valido la cui espressione è stata registrata mediante la parte affidabile del sistema;

− gli esaminatori devono in ogni caso potere riconoscere l’inserimento di un voto non valido senza che un altro venga sottratto;

− la probabilità di successo di manipolare lo 0,1 per cento dei voti parziali (p. es. mediante sottrazione e contemporaneo inserimento), così che non riflettano più il senso della prova generata nell’ambito della verifica individuale, può essere al massimo dell’1 per cento. Se la probabilità è trascurabile, non in senso

crittografico, l’incertezza deve poter essere ridotta a sufficienza conteggiando più volte utilizzando nuovi valori casuali.

D4.80 (ad art. 4 cpv. 4) Se l’applicazione utilizzata sulla piattaforma utenti per crittare il voto è messa a disposizione dal sistema di VE, allora è da attribuire anche al sistema di VE lato server. Si vuole impedire che, mediante una manipolazione lato server dell’applicazione, il segreto di voto di votanti affidabili venga violato senza corrompere la loro piattaforma utenti. I votanti devono perciò avere la possibilità di sincerarsi con l’aiuto di una

piattaforma affidabile che l’applicazione invia il loro voto crittato con la chiave corretta. Ciò può ad esempio essere conseguito impiegando la tecnologia che utilizza browser e che consente di riconoscere il codice fonte dell’applicazione utenti. I votanti possono così sincerarsi che la chiave pubblica utilizzata corrisponde a quella della votazione e che l’applicazione esegue esclusivamente le operazioni previste. In alternativa, il codice fonte potrebbe essere firmato mediante un gruppo di componenti di controllo.

D4.90 (ad art. 4 cpv. 4) Nel senso dell’obiettivo di sicurezza si deve impedire che il sistema di VE lato server possa, in collaborazione con un avente diritto di voto inaffidabile, conoscere il contenuto di un voto espresso. A tale scopo occorre assicurare che neanche dopo un adeguamento questi possa esprimere come proprio un voto crittato espresso con

l’obiettivo di conoscere il contenuto del voto mediante la prova che riceve nell’ambito della verificabilità individuale.

D4.A0 (ad art. 4 cpv. 4) In conseguenza del requisito riguardante la garanzia del segreto di voto e la mancanza di risultati parziali precoci, le chiavi private per decrittare voti non devono essere a disposizione di alcun partecipante al sistema, per lo meno durante gli orari di apertura del canale di voto elettronico. È tuttavia ammesso che in caso di partecipazione di tutti i componenti di controllo di un gruppo possa essere presa in considerazione. È anche ammesso prevedere un gruppo di componenti di controllo in modo che venga attuato sotto forma di un gruppo di persone. Ogni membro di questo gruppo potrebbe conservare su un supporto di memorizzazione portatile una parte della chiave privata. Per garantire il segreto di voto, dopo la decrittazione la chiave privata può esserci solamente se i voti vengono espressi anonimamente e, considerate le ipotesi di affidabilità date,

nessuna crittazione di un voto può essere messa in relazione con l’identità di un votante. Non è poi ammesso, in conseguenza del requisito riguardante la mancanza di risultati parziali precoci che, durante gli orari di apertura del canale di votazione elettronico, in un qualsiasi momento vi siano voti in forma decrittata al di fuori della piattaforma utenti.

D4.B0 (ad art. 4 cpv. 5) L’affidabilità di un gruppo di componenti di controllo è decisiva. Il

principio per cui, ipotizzando almeno una componente di controllo affidabile, un gruppo non può conteggiare erroneamente di soppiatto, ovvero non può rivelare elementi segreti atti a infrangere il segreto di voto o a rilevare i risultati parziali precoci, corrisponde alle proposte note dalla letteratura tecnica. Nell’astrazione, le componenti di controllo in inglese spesso vengono chiamate «trustee». Nell’astrazione, queste ultime vengono rappresentate quali istanze in grado di eseguire calcoli complessi e di tenere segreti elementi privati. I calcoli possono contenere la mescolanza e la ricrittazione corrette comprovabili di voti (quanto alla loro anonimizzazione; ogni trustee corrisponde a un nodo misto di una rete di ricrittazione), la tenuta di un albo elettronico affidabile o l’allestimento della PKI («public key infrastructure»; infrastruttura a chiave pubblica e, con l’aiuto della sua chiave privata ripartita, la decrittazione corretta comprovabile di voti. Nell’astrazione, i trustee sono spesso rappresentati come persone in grado di calcolare come macchinari. Se tengono sotto chiave gli elementi segreti, ovvero se non li utilizzano per inviare

messaggi che possono essere impiegati abusivamente viene fatto dipendere