Avamprogetto (Allegato)

Consultazione 2013/71: Adozione del Regolamento tecnico Voto elettronico (RT VE) · 29 pagine

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Allegato del Regolamento tecnico Voto elettronico della Cancelleria federale del ... (RS ...)

2. Requisiti concernenti la struttura di processi elementari

Qui di seguito sono elencati i requisiti concernenti la struttura di processi fondamentali. La colonna di destra indica a quale tipo di verifica sottostà un determinato requisito (I: verifica dell’infrastruttura del VE e dell’esercizio; F: verifica della funzionalità del VE).

2.1. Procedura di voto

A1.10 Il sistema di VE deve essere di facile utilizzo. Le istruzioni per gli utenti F

devono rifarsi a schemi già generalmente in uso.

A 1.20 Il sistema di VE deve essere senza barriere. Nello sviluppo di tale siste- F

ma la Cancelleria federale si avvale di un esperto di provate competenze. Attraverso il suo impegno durante lo sviluppo del sistema di VE lato

client e dello sviluppo del materiale di voto per il VE, fa in modo che i

bisogni degli aventi diritto di voto con disabilità siano considerati in modo adeguato. L’accessibilità del sistema di VE lato client deve essere verificata da un servizio riconosciuto dall’esperto conformemente allo stan-

dard eCH-0059. Nell’ambito della verifica della funzionalità del VE, che

costituisce una delle condizioni per il nulla osta, il Cantone presenta un

attestato in cui l’esperto valuta in modo positivo l’accessibilità del siste-

ma di VE e del materiale di voto per il VE. Se la valutazione, benché

positiva, è soggetta a riserve, dopo essersi consultata con l’esperto , la

Cancelleria federale decide se il Cantone può utilizzare il sistema di VE.

A 1.30 I votanti dichiarano di aver preso atto delle regole del VE e delle loro F

responsabilità.

A 1.32 Prima di votare, gli aventi diritto devono essere resi attenti esplicitamen- F

te del fatto che, trasmettendo loro voti elettronici, partecipano a una

decisione popolare. Prima di esprimere il proprio voto, l’elettore è tenuto a confermare che ha preso atto di questo messaggio.

A 1.33 Per votare per via elettronica, l’elettore deve provare all’autorità compe- F

tente che è autorizzato a farlo attraverso i dati di autenticazione client.

A 1.35 I votanti prendono il loro voto e lo depositano nell’urna elettronica avva- F

lendosi dei dati di autenticazione client.

A 1.37 Il modo in cui il sistema di VE lato client viene presentato ai votanti non F,I

influenza le loro scelte.

A 1.40 I votanti possono correggere il loro voto fino al momento in cui lo deposi- F

teranno in maniera definitiva nell’urna. Fino a quel momento il canale di voto convenzionale rimane a loro disposizione.

A 1.42 Le istruzioni per gli utenti non devono indurre a votare in modo precipi- F

toso o senza riflettere.

A 1.45 Il sistema di VE permette di votare solo dopo che l’elettore ha esplicita- F

mente controllato e confermato il proprio voto. Quest’ultimo gli viene

mostrato nuovamente prima del voto definitivo.

A 1.47 Il sistema di VE offre all’elettore la possibilità di interrompere in ogni F,I

momento la procedura di voto senza che egli perda il diritto di votare.

A 1.50 Il sistema di VE tiene conto del fatto che il voto espresso non può essere F

stampato con i dati cliente utilizzati. (Se la tecnologia lo consente, le

funzioni che permettono la stampa devono essere disattivate.)

A 1.60 La persona che ha votato deve poter verificare sull’apparecchio di cui si F,I

è servita che il suo voto è stato trasmesso. Essa riceve una conferma

che il voto espresso è giunto a destinazione.

A 1.70 Dopo il voto, ai votanti non può essere data alcuna informazione sul voto F

da loro espresso.

A 1.80 Non deve essere possibile votare un’altra volta servendosi degli stessi F,I

dati di autenticazione client.