Avamprogetto (Allegato)

Consultazione 2013/71: Adozione del Regolamento tecnico Voto elettronico (RT VE) · 29 pagine

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Allegato del Regolamento tecnico Voto elettronico della Cancelleria federale del ... (RS ...)

6. Attestati da presentare per il nulla osta

E7.10 Il Cantone che fa domanda presenta gli attestati per le verifiche (cfr. art. 1 cpv. 2 e 3)

ricevuti dalle istituzioni competenti. L’attestato riguardante l’esame in conformità con la sezione 5.3 deve essere un certificato valido ai sensi dell’ISO/IEC 27001:2005.

E7.20 Il Cantone può far valere per svariate votazioni la validità di un attestato. In questo caso il

Cantone giustifica per quale motivo, riguardo alla votazione attuale, non ha proceduto a una ripetizione del corrispondente esame. A tale scopo indica tutte le modifiche al sistema di VE pianificate o effettuate fino al momento della votazione, mostrando così che si tratta di adeguamenti di poca importanza che non hanno alcun influsso negativo sulla

valutazione dei rischi.

E7.30 Il Cantone presenta tutti i verbali dei test risultanti dall’attuazione del concetto di test (n.

B5.10). Si impegna a presentare ulteriori verbali se un test viene eseguito appena prima della votazione.

E7.40 Il Cantone presenta la sua attuale valutazione dei rischi e si impegna a segnalare

immediatamente le modifiche nella valutazione dei rischi.

Tutti i rischi risultanti dall’adempimento degli obiettivi di sicurezza devono essere

determinati attraverso una valutazione dei rischi. Devono poi essere valutati anche rischi riguardanti il contesto del Voto elettronico nell’amministrazione e a livello pubblico. La valutazione deve avvenire conformemente a una metodologia che prevede l’osservanza delle seguenti attività:

− identificare i rischi

− analizzare i rischi

− valutare i rischi

I dettagli della metodologia impiegata e i criteri di accettazione dei rischi predefiniti dal Cantone devono essere documentati.

Per i rischi risultanti dall’esercizio del sistema di VE, nell’identificazione dei rischi nel caso di sistemi verificabili individualmente e completamente devono essere rispettati

integralmente i requisiti metodologici dell’ ISO/IEC 27001:2005.