Avamprogetto (Allegato)
Consultazione 2013/71: Adozione del Regolamento tecnico Voto elettronico (RT VE) · 29 pagine
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Allegato del Regolamento tecnico Voto elettronico della Cancelleria federale del ... (RS ...)
2.6. Controllo della validità e registrazione dei voti espressi in modo definitivo
A6.10 Utilizzando il messaggio di autenticazione ricevuto e i dati di autentica- F
zione client, il sistema di VE autentica che chi ha inviato il voto ha diritto di voto.
A6.20 Il sistema di VE verifica se per uno stesso elettore è già stato depositato F
un voto nell’urna elettronica.
A6.30 Quando il voto è valido, il sistema di VE informa i votanti della riuscita F
del voto e registra il suffragio nell’urna elettronica. Un voto non valido
non vi viene registrato. (Il fatto che un voto sia ben formato costituisce p.
es. un ulteriore criterio che determina la riuscita del voto.)
2.7. Conteggio dell’urna elettronica
A 7.10 Immediatamente dopo la chiusura del canale di voto elettronico, e con- F,I
formemente alla legislazione cantonale, il gestore del sistema di VE
avvia il decrittaggio dei voti contenuti nell’urna elettronica.
A 7.15 Il gestore del sistema di VE avvia il conteggio dei voti decrittati e registra F,I
i risultati dello scrutinio per ciascun circondario elettorale. È vietato cer-
care di ottenere maggiori dettagli.
A 7.30 Il gestore del sistema di VE redige un verbale sulla procedura di decrit- I
taggio dei voti e sul loro conteggio.
A 7.35 Durante l’apertura dell’urna elettronica, ogni accesso al sistema o a una F,I
delle sue componenti deve essere effettuato da almeno due persone;
esso deve essere protocollato e deve poter essere controllato da una
rappresentanza delle autorità competenti.
A 7.40 Il gestore del sistema di VE trasmette i risultati della votazione a un si- F,I
stema terzo per l’ulteriore trattamento dei dati, in particolare in vista del
loro consolidamento con i voti espressi per mezzo dei canali tradizionali.
A 7.50 Il sistema di VE mette a disposizione di un sistema terzo le informazioni F,I
necessarie che permettono a quest’ultimo di constatare, per mezzo di
una carta di legittimazione, se un dato elettore ha già votato per via elettronica. In caso di tentativi con una percentuale di elettorato molto limitata (p. es. quelle condotte solo con Svizzeri all’estero), ai fini della protezione del segreto di voto bisogna impedire che a servizi esterni
all’infrastruttura del VE vengano recapitati elenchi che permettono di
identificare gli elettori che hanno espresso il loro voto per via elettronica.
In tal caso, occorrerà piuttosto confermare, su richiesta, se un determi-
nato elettore ha ha espresso il proprio voto. In alternativa, il sistema di
VE può produrre un elenco contenente i codici anonimi che corrispon-
dono alle carte di legittimazione utilizzate.
A 7.60 Il decrittaggio e il conteggio dei voti devono poter svolgersi in presenza I
di organi o parti indipendenti, in grado di attestare il regolare svolgimento della procedura.
2.8. Dati confidenziali e dati cui non è possibile accedere
A 8.10 Il sistema di VE assicura che né collaboratori né persone esterne acce- F,I
dano a dati che permettono di stabilire un legame fra l’identità di un elettore e il voto che ha espresso.
A 8.20 Il sistema di VE assicura che che né collaboratori né persone esterne F,I
accedano a dati che permettano di ottenere risultati parziali anticipati
prima del momento in cui i voti verranno decrittati.
A 8.25 Il sistema di VE assicura che i risultati della votazione saranno trattati in F,I
modo confidenziale fra il momento in cui i voti verranno decrittati e il
momento della loro pubblicazione.
A 8.30 Il sistema di VE assicura che i dati che permettono di appurare che gli F,I
elettori hanno votato per via elettronica saranno trattati in modo confi-
denziale.