Avamprogetto (Allegato)
Consultazione 2013/71: Adozione del Regolamento tecnico Voto elettronico (RT VE) · 29 pagine
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Allegato del Regolamento tecnico Voto elettronico della Cancelleria federale del ... (RS ...)
5. Criteri d’esame (per sistemi di Voto elettronico verifi-
cabili individualmente e completamente)
Ognuna delle sezioni da 5.1 a 5.6 corrisponde a un esame esterno del sistema di VE. Qualora l’esame dia esito positivo, le organizzazioni competenti rilasciano un documento all’attenzione del Cantone che conferisce il mandato d’esame. Il Cantone allega il documento alla sua domanda di accesso da parte della CaF. I documenti da presentare sono riassunti al capitolo 6.
5.1. Esame del verbale crittografico
E1.10 Criteri di prova: il verbale deve adempiere l’obiettivo di sicurezza considerate le ipotesi di
affidabilità nel modello astratto di cui al numero 4. A tale scopo devono esserci una prova crittografica e una simbolica. Riguardo alle componenti di base crittografiche, le prove possono essere condotte con misure di sicurezza generalmente riconosciute (p. es. random oracle model, decisional Diffie-Hellman assumption, Fiat-Shamir heuristic). Il verbale deve fondarsi per quanto possibile su verbali esistenti e sperimentati.
E1.20 Competenze: le prove devono essere fornite o esaminate da istituzioni altamente specializ-
zate. La scelta di un’organizzazione va previamente approvata dalla CaF. Procedura concreta:
1. il Cantone notifica alla CaF una modifica apportata al verbale. Esso può fare propo-
ste sull’istituzione, se del caso sulla persona, che dovrebbe procedere all’esame;
2. la CaF valuta la proposta;
3. la CaF informa il Cantone sulla propria decisione.
Nel caso del sistema di VE verificabile individualmente, a causa delle forti ipotesi di affidabilità si possono impiegare semplici verbali. In questo caso la CaF può prescindere
dall’avvalersi di un’organizzazione esterna.
E1.30 Durata di validità di un documento: una verifica completa deve avvenire precedentemente
alla prima messa in servizio. Il verbale deve essere nuovamente verificato in occasione di ogni modifica del verbale e in caso di nuove importanti nozioni acquisite dalla ricerca quanto alla sicurezza di elementi crittografici impiegati.
5.2. Esame della funzionalità del VE
E2.10 Criteri di prova: la funzionalità del VE deve adempiere i requisiti indicati nei capitoli 2, 3 e 4
o sostenere adeguatamente gli obiettivi predefiniti. Eventualmente un verbale va attuato in conformità con l’articolo 3 o l’articolo 4. Occorre assicurare che siano attuati quali misure di sicurezza i Security Functional Requirements (SFR) indicati nel Protection Profile (PP) del Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) o mezzi equivalenti. La
funzionalità del VE va esaminata secondo i criteri principali dell’EAL2 attenendosi al
formalismo dei Common Criteria (CC).
E2.20 Competenze: l’esame è svolto da un’istituzione accreditata dal Servizio di accreditamento
svizzero (SAS).
E2.30 Durata di validità di un documento: la funzionalità del VE va nuovamente verificata in occa-
sione di ogni modifica rilevante, ad esempio dopo una modifica apportata al verbale crittografico.
5.3. Esame dell’infrastruttura del VE e dell’esercizio
E3.10 Criteri di prova: il sistema di VE e il suo esercizio devono adempiere i requisiti indicati nei
capitoli 2, 3 e 4 o sostenere adeguatamente gli obiettivi predefiniti. La sicurezza
dell’informazione del sistema di VE e del suo esercizio deve essere garantita mediante installazione, implementazione, esercizio, sorveglianza, verifica, cura e miglioramento di un sistema di gestione di sicurezza dell’informazione (ISMS) ai sensi dell’ISO/IEC 27001:2005 (Information technology – Security techniques – Information security management systems
– Requirements). Il campo di applicazione dell’ISMS deve comprendere tutte quelle unità organizzative dell’esercente responsabili sotto il profilo giuridico, amministrativo e operativo per il sistema di Voto elettronico.