Sintesi dei risultati LAsi
Consultazione 2013/76: Avamprogetto di modifica della legge sull'asilo. Ristrutturazione del settore dell'asilo · 18 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 10Fedlex · Rapporto sui risultati
procedura celere come «procedura di rifiuto». Il sistema è impostato in modo tale che le domande per le quali è presumibile un bisogno di protezione o che in ragione delle priorità dell’UFM vengono di norma trattate nella procedura ampliata si concludano solamente entro un anno. Ciò corrisponderebbe anche all’attuale strategia dell’UFM per il trattamento delle domande. Per un nuovo orientamento a lungo termine una siffatta strategia è inadeguata (discriminazione delle persone bisognose di protezione e costi elevati per le autorità competenti in materia sociale e d’integrazione dei Cantoni e dei Comuni). Diversi interpellati suggeriscono inoltre di escludere dalla procedura celere le persone vulnerabili e traumatizzate, i minorenni non accompagnati nonché le persone anziane e di trattare le loro domande d’asilo nell’ambito della procedura ampliata (p. es. ACES, FEPS, ACNUR).
Richiedenti l’asilo minorenni non accompagnati (art. 17 e 102k AP-LAsi)
Nell’ambito del riassetto del settore dell’asilo alcuni partecipanti alla consultazione chiedono una nuova impostazione dell’assistenza, dell’accompagnamento e della rappresentanza dei richiedenti l’asilo minorenni non accompagnati (p. es. PSS, Caritas, ACES, FEPS, OSAR, CRS, FSCI). Occorre istituzionalizzare e inserire nella legge la collaborazione delle autorità competenti in materia di asilo con le autorità di protezione dei minori e degli adulti. I compiti che spettano alle autorità tutorie nell’ambito dell’assistenza dei minori non accompagnati vanno affidati ai servizi specializzati che operano nel settore della protezione dei minori e degli adulti (in tal senso anche PES). Il rappresentante legale attribuito deve inoltre operare in stretta collaborazione con le autorità di protezione dei minori e degli adulti su mandato del fornitore di prestazioni presso il centro della Confederazione (PSS). Per di più il PES, Pil SS, la Caritas, l’ACES, il FEPS, l’OSAR, la CRS, la FSCI propongono di non trattare le domande d’asilo di minorenni non accompagnati presso un centro della Confederazione. I minori interessati vanno assegnati direttamente a un Cantone provvisto di strutture specializzate.
Accertamento medico (art. 8 e art. 26a AP-LAsi)
Per quanto concerne il disciplinamento già previsto nel diritto vigente sull’accertamento medico (art. 26a AP-LAsi, art. 26bis LAsi), alcuni Cantoni chiedono l’allestimento di un dossier medico (p. es. BL, BS, SH, ZH), che tutti gli specialisti del settore medico (p. es. BL, SH, ZH) e le autorità cantonali competenti in ambito sociale (BL, BS) coinvolti nella procedura d’asilo e d’allontanamento possono consultare. Sarebbe pure opportuno che gli specialisti del settore medico coinvolti nella procedura e nell’esecuzione dell’allontanamento siano tenuti a trasmettere i dati e le informazioni mediche necessarie alle autorità cantonali preposte alla migrazione e all’esecuzione (BL).
I Cantoni BL, SH, ZH chiedono inoltre di procedere già nella fase preparatoria a un esame medico volto ad accertare l’idoneità al viaggio e al trasporto. L’UFM dovrebbe anche certificare l’idoneità al viaggio per l’esecuzione degli allontanamenti dai centri della Confederazione. Il Cantone NE e, ad esempio, il PES, la Caritas, il CSP nonché analogamente la CRS chiedono che gli eventuali esami siano effettuati da un medico e i relativi costi (art. 26a cpv. 2 AP-LAsi) a carico della Confederazione (BL). Se il richiedente l’asilo rifiuta di sottoporsi a un esame medico ordinato dall’autorità competente, occorre tenere debitamente conto di eventi traumatici e appurare il motivo per il quale tale visita è stata rifiutata. In caso di dubbio occorre ipotizzare la presenza di un «valido motivo» ai sensi dell’articolo 8 capoverso 3bis LAsi e rinunciare agli effetti giuridici ivi menzionati (p. es. PES, Caritas, ACES, FEPS, OSAR, SKF, FSCI, ACNUR; art. 8 cpv. 1 lett. f AP-LAsi).
Notificazione e recapito di decisioni e comunicazioni nei centri della Confederazione e in caso di soggiorno in un Cantone (art. 12-13 AP-LAsi)
Alcuni partecipanti alla procedura di consultazione (p. es. Caritas, OSAR, SKF, FSCI, analogamente PES e PSS) ritengono inammissibile la notificazione delle decisioni nei centri della Confederazione al fornitore di prestazioni incaricato della rappresentanza legale (art. 12a cpv. 2 AP-LAsi). Secondo l’OSAR, la SKF e la FSCI, una tale notificazione non esplica neppure effetti giuridici. Nella procedura celere e nella procedura Dublino i termini di ricorso, già molto brevi, risulterebbero ulteriormente abbreviati poiché con la notificazione al fornitore di prestazioni e il successivo recapito al rappresentante legale assegnato sono sempre possibili ritardi (in tal senso anche PSS). Pure incomprensibile è che le decisioni o le comunicazioni
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