Sintesi dei risultati LAsi

Consultazione 2013/76: Avamprogetto di modifica della legge sull'asilo. Ristrutturazione del settore dell'asilo · 18 pagine

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favorevolmente come un’importante novità nella prassi svizzera in materia d’asilo da tutti i Cantoni, dalla CDDGP, dalla CDOS, dall’UCS, dall’ACS, dal PBD, dal PPD, dal PEV, dal PES, dal PSS e da una chiara maggioranza degli altri interpellati, tra cui le istituzioni di soccorso, le ONG e le organizzazioni religiose. Alcuni partecipanti suggeriscono tra l’altro di prevedere tale disciplinamento anche per la procedura ampliata (p. es. PES, PSS, Caritas, ACES, OSAR, SKF, CRS, ACNUR, FSCI). Il TAF invece si esprime in modo piuttosto critico.

Il TAF auspica che le udienze istruttorie non si svolgano soltanto presso i centri della Confederazione bensì anche presso la sede del TAF (si esprimono in modo analogo p. es. PES, ACES, OSAR, SKF, CRS, FSCI: misure istruttorie soltanto presso la sede del TAF). Visto che non è stabilito in anticipo se sul ricorso decide un giudice unico (art. 111 lett. e LAsi), occorrerebbe che il TAF sia presente nei centri della Confederazione nella composizione di almeno tre giudici per la notifica orale della sentenza.

2.1.4. Ripartizione e attribuzione ai Cantoni (art. 27 AP-LAsi), esecuzione dell’allontanamento (art. 45 seg. AP-LAsi) e misure coercitive (art. 74 segg. D-LStr) Ripartizione e attribuzione ai Cantoni (art. 27 AP-LAsi)

Singoli Cantoni (p. es. AG, SO) chiedono modifiche alla chiave di riparto. Occorre inoltre garantire che a tutti i Cantoni vengano anche assegnati casi trattati nella procedura ampliata. La questione della ripartizione non deve generare situazioni inique e i Cantoni senza centri della Confederazione non devono sopportare unilateralmente le conseguenze della procedura ampliata.

Decisione d’allontanamento (art. 45 cpv. 2 e cpv. 2bis AP-LAsi)

Diversi partecipanti alla consultazione (p. es. PES, OSAR, SKF, ACNUR, FSCI) criticano il termine di partenza di sette giorni nel caso di decisioni prese nella procedura celere. Il termine flessibile da sette a 30 giorni applicato sinora va mantenuto anche per la procedura celere. Il disciplinamento odierno consente di stabilire il termine di partenza tenendo in considerazione il singolo caso. Le direttive sul rimpatrio, vincolanti per la Svizzera, prevedono in ogni caso un termine di partenza che va dai sette ai trenta giorni (p. es. Caritas, ACNUR).

Misure coercitive (art. 74 segg. D-LStr)

La trasposizione delle modifiche urgenti nella LStr concernenti le misure coercitive (art. 74 cpv. 2, 76 cpv. 1 lett. b n. 5, 80 cpv. 1 D-LStr) è approvata da una chiara maggioranza di interpellati. Alcuni partecipanti (p. es. OSAR, SKF, CRS, FSCI) respingono il disciplinamento secondo cui è possibile ordinare una carcerazione in vista di rinvio coatto se la decisione d’allontanamento di prima istanza è notificata in un centro della Confederazione o in un centro speciale (art. 76 cpv. 1 lett. b n. 5 D-LStr). I Cantoni BE, GE, GL, LU, OW, SO, SZ, TG propongono che la carcerazione in vista di rinvio coatto a partire dai centri della Confederazione non possa venir ordinata soltanto dall’UFM, bensì anche dal Cantone d’ubicazione. La Confederazione non dispone né dei posti di carcerazione né tanto meno delle competenze di polizia necessarie a tal fine.

2.1.5. Prestazioni statali per le persone nel settore dell’asilo (art. 80 segg. AP-LAsi)

Competenza per concedere l’aiuto sociale o il soccorso d’emergenza nonché per ga-

rantire l’istruzione scolastica di base e l’assistenza sanitaria (art. 80 seg. AP-LAsi)

L’articolo 80 proposto nell’avamprogetto, concernente le competenze relative alla concessione dell’aiuto sociale o del soccorso di emergenza nonché il disciplinamento volto a garantire l’assistenza sanitaria e l’istruzione scolastica di base, ha incontrato l’ampio consenso degli interpellati. Tutti i Cantoni e tutti i partiti, eccettuato il PLR e l’UDC, nonché in linea di massima tutte le cerchie interessate ad eccezione della CDDGP (impostazione dell’istruzione scolastica di base) concordano con l’orientamento generale di tale articolo.

La CDDGP fa notare che un disciplinamento dell’istruzione scolastica di base nei centri della Confederazione va trasposto nell’articolo 24 segg. Inserirlo nell’articolo 80 è fuorviante. Inoltre ha sottolineato la necessità di un disciplinamento chiaro del diritto a un’istruzione

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