Sintesi dei risultati LAsi
Consultazione 2013/76: Avamprogetto di modifica della legge sull'asilo. Ristrutturazione del settore dell'asilo · 18 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 9Fedlex · Rapporto sui risultati
2. Principali osservazioni in merito alle modifiche proposte
2.1 Svolgimento della procedura d’asilo
2.1.1. Fase preparatoria (art. 26 AP-LAsi)
Visto che la fase preparatoria corrisponde essenzialmente al diritto vigente (art. 26 cpv. 1quater segg. LAsi), qui appresso sono approfondite soltanto le principali osservazioni.
Tutti i Cantoni, il PBD, il PPD, il PEV, il PES, il PSS come pure una chiara maggioranza degli altri interpellati, come le istituzioni di soccorso, le ONG, le organizzazioni religiose nonché l’ACNUR, sono in linea di principio d’accordo con tale disposizione.
Alcuni Cantoni (BL, SH, ZH) propongono che l’UFM svolga tutti i compiti legati alla fase preparatoria per tutti i richiedenti l’asilo (sostituzione della disposizione potestativa nell’art. 26 cpv. 2 e 3 AP-LAsi con una disposizione vincolante). Alcuni partecipanti alla consultazione (p. es. PES, PSS, CSP, OSAR, SKF, FSCI, ACNUR) chiedono che la durata della fase preparatoria, in particolare nella procedura Dublino e nel caso di persone vulnerabili, venga prorogata (cfr. art. 26 cpv. 1 AP-LAsi: durata della fase preparatoria per la procedura Dublino dieci giorni mentre in tutti gli altri casi 21 giorni). Inoltre sono state sollevate alcune perplessità per quanto concerne il colloquio preliminare sulle probabilità di un esito positivo della procedura d’asilo (p. es. Caritas, OSAR, CRS; cfr. art. 26 cpv. 3 AP-LAsi). Tale colloquio non deve essere preso a pretesto per indurre i richiedenti l’asilo a ritirare la loro domanda.
2.1.2. Procedura di prima istanza
In linea di principio tutti i Cantoni, la CDDGP, la CDOS, l’ACS, l’UCS, il PBD, il PPD, il PEV, il PES, il PSS e la stragrande maggioranza degli altri interpellati, come le istituzioni di soccorso, le ONG, le organizzazioni religiose e l’ACNUR, sono d’accordo con le tre categorie di procedure proposte (procedura Dublino, art. 26b AP-LAsi; procedura celere, art. 26c AP-LAsi; procedura ampliata, art. 26d AP-LAsi).
Esprimono invece un parere negativo di fondo in particolare il PLR e l’UDC (cfr. cap. II n. 1, in modo piuttosto critico anche p. es. il CSP, la SOSF).
Le principali osservazioni riguardano prevalentemente la durata della procedura celere (art. 26c, 37 e 109 AP-LAsi), la categoria di decisione nella procedura celere, la situazione dei minorenni non accompagnati (art. 17 AP-LAsi), l’accertamento medico (art. 26a AP-LAsi) nonché la notificazione e il recapito delle decisioni nei centri della Confederazione, in caso di soggiorno in un Cantone o in aeroporto (art. 12-13 AP-LAsi).
Durata della procedura celere (art. 26c, 37 e 109 AP-LAsi)
Il PEV, il PES, il PSS e numerose ONG come pure le organizzazioni religiose (p. es. GDS, ACES, OSAR, CRS, SKF, FSCI) e l’ACNUR criticano in particolare la durata della procedura celere ritenendola troppo breve (cfr. art. 37 cpv. 1 nell’avamprogetto: da 8 a 10 giorni lavorativi nella procedura di prima istanza, si veda anche il cap. II. n. 2.1.3 sui termini d’evasione per il TAF).
L’OSAR, ad esempio, propone che i singoli stadi della procedura celere (fase preparatoria, termine d’evasione per l’UFM e il TAF, termine di ricorso) durino trenta giorni. Il PES propone che in caso di mancato rispetto dei termini procedurali occorra emanare automaticamente una decisione in materia di asilo positiva; ciò sarebbe più proficuo che prevedere obiettivi con scadenze molto brevi poco realistiche. Dal canto suo invece l’UDC si dice d’accordo con termini procedurali più brevi, chiede però che i termini d’evasione per l’UFM e il TAF siano vincolanti. Occorre che il Consiglio federale stabilisca le conseguenze derivanti dal loro mancato rispetto (analogamente GE, SH). Per quanto concerne i termini d’evasione per l’UFM e il TAF (art. 37 e 109 AP-LAsi), il TAF propone alcuni adeguamenti formali e materiali (p. es. mantenimento dell’espressione «di norma» e una nuova formulazione per il disciplinamento che consente di prorogare di alcuni giorni i termini d’evasione, cfr. art. 37 cpv. 3 e 109 cpv. 4 AP-LAsi).
Si chiede inoltre che anche nell’ambito della procedura celere possano essere pronunciate decisioni positive o ordinate ammissioni provvisorie (p. es. PES, PSS, OSAR, SKF, CRS, ACNUR, FSCI e analogamente Unia). Il progetto dà l’impressione che s’intenda impostare la
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