Sintesi dei risultati LAsi
Consultazione 2013/76: Avamprogetto di modifica della legge sull'asilo. Ristrutturazione del settore dell'asilo · 18 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 15Fedlex · Rapporto sui risultati
2.2 Procedura di approvazione dei piani e utilizzo senza autorizzazione di edifici e infrastrutture della Confederazione (art. 24c, 24d, 95a seg. AP-LAsi)
Utilizzo di breve durata di edifici e infrastrutture della Confederazione per l’alloggio di richiedenti l’asilo (art. 24c e 24d AP-LAsi)
L’utilizzo di breve durata di edifici e infrastrutture della Confederazione per l’alloggio di richiedenti l’asilo (art. 24c e 24d AP-LAsi) viene approvato dall’insieme dei Cantoni, pressoché da tutti i partiti (PBD, PPD, PEV, PLR, PES, PSS), dalla DCPA, dalla CDDGP, dalla CDOS, dall’ACS e dall’UCS. Lo stesso dicasi per tutti gli altri interpellati, come le istituzioni di soccorso, le ONG e le organizzazioni religiose, nella misura in cui si sono espressi in merito. L’UDC non si esprime in concreto sull’utilizzo senza approvazione di edifici e infrastrutture della Confederazione per l’alloggio di richiedenti l’asilo. Tuttavia respinge in linea generale le proposte del Consiglio federale e reputa inutile un’ulteriore revisione della legge (cfr. in merito anche cap. II n. 1). L’ACS e l’UCS chiedono che per la durata d’utilizzazione di tre anni prevista dall’articolo 24d capoverso 1 AP-LAsi si consultino per tempo i Comuni d’ubicazione. A secondo della posizione dell’alloggio, occorrerà pure coinvolgere in modo adeguato nella consultazione i Comuni limitrofi. L’ACS propone di informare i Comuni d’ubicazione (obbligo di notifica) al più tardi 90 giorni prima della messa in esercizio dell’alloggio (invece di 60 giorni, cfr. art. 24d cpv. 3 AP-LAsi). Stando al SAB, la disposizione sull’utilizzo per un breve periodo di edifici e infrastrutture della Confederazione non tutela sufficientemente i diritti dei Comuni. Non appena effettuata una selezione preliminare dei possibili Comuni d’ubicazione occorre informare attivamente i Comuni interessati e coinvolgerli in modo paritario nell’ulteriore processo di selezione dell’ubicazione.
Per quanto concerne il termine d’utilizzazione proposto nell’articolo 24c AP-LAsi, l’ACS e l’UCS reputano essenziale che la durata non superi un anno e che, in caso di circostanze eccezionali nel settore dell’asilo ai sensi dell’articolo 55 LAsi, non venga oltrepassato. L’ACS chiede inoltre che anche in circostanze eccezionali i Comuni d’ubicazione siano informati e sentiti tempestivamente. L’articolo 55 LAsi va adeguato in tal senso.
Procedura di approvazione dei piani (art. 95a segg. AP-LAsi)
La maggioranza dei partecipanti alla consultazione si esprime unicamente sul principio dell’introduzione di una procedura di autorizzazione dei piani di diritto federale (art. 95a AP-LAsi) e rinuncia a commentare l’impostazione concreta di tale procedura (art. 95b-95l AP-LAsi).
La procedura di approvazione proposta (art. 95a segg. AP-LAsi) è approvata da tutti i Cantoni (ad eccezione di SG), dal PBD, dal PPD, dal PEV, dal PLR, dal PES, dal PSS, dalla DCPA, dalla CDDGP, dalla CDOS, dall’ACS e dall’UCS. Lo stesso dicasi per gli altri interpellati, come le istituzioni di soccorso, le ONG e le organizzazioni religiose (ad eccezione di Unia), nella misura in cui hanno preso posizione sulla proposta. La DCPA e la CDDGP reputano la procedura di approvazione proposta un elemento indispensabile del riassetto del settore dell’asilo. Per l’ACS tale procedura costituisce uno strumento adeguato. Dal momento che proprio il Comune d’ubicazione è quello maggiormente interessato da un progetto edilizio concreto, occorre prevedere i pertinenti diritti di partecipazione.
Il PPD reputa molto importante creare opportunità di partecipazione (come p. es. audizioni) per il Comune territoriale e il Cantone. Anche il Cantone TG s’attende un coinvolgimento tempestivo del Cantone e dei Comuni interessati. Il SAB propone l’introduzione di un diritto di veto nel corso del processo pianificatorio a favore dei Comuni preselezionati.
L’ACS e l’UCS chiedono che nell’articolo 95a capoverso 3 AP-LAsi, oltre al diritto cantonale, venga menzionato anche il diritto comunale e che se ne tenga debitamente conto nel corso della procedura di approvazione dei piani.
Inoltre l’ACS reputa problematico che il rilascio dell’approvazione competa al DFGP poiché tale dipartimento è pure parte in causa e non è competente per le questioni del diritto edilizio. L’ACS è del parere che l’Ufficio federale dello sviluppo territoriale (ARE) si presti meglio a fungere da autorità di approvazione indipendente.
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