Sintesi dei risultati LAsi
Consultazione 2013/76: Avamprogetto di modifica della legge sull'asilo. Ristrutturazione del settore dell'asilo · 18 pagine
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debbano essere inviate al procuratore designato per primo dal richiedente e non a quello designato per ultimo (PSS; cfr. art. 12 cpv. 2 AP-LAsi)
Per le procedure nei centri della Confederazione e all’aeroporto, diversi interpellati propongono il principio dell’oralità nella notificazione di decisioni in presenza del rappresentante legale (p. es. PSS, FEPS, ACES, OSAR, ACNUR, FSCI). Le differenti possibilità di notificazione proposte nell’avamprogetto (art. 12-13 AP-LAsi) non sono praticabili.
Altre osservazioni in merito alla procedura di prima istanza
Alcuni interpellati (p. es. Caritas, ACES, CRS, OSAR, ACNUR, FSCI) chiedono lo stralcio dell’articolo 16 capoverso 1 secondo periodo AP-LAsi, secondo cui è possibile prevedere a livello di ordinanza che le istanze di richiedenti l’asilo rappresentati da un procuratore siano depositate nei centri della Confederazione nella lingua ufficiale del Cantone d’ubicazione del centro. Tale di-sciplinamento restringerebbe in modo eccessivo la cerchia di possibili rappresentanti legali.
2.1.3. Procedura di ricorso (art. 108 segg. AP-LAsi)
Tutti i Cantoni, la CDDGP, la CDOS, l’ACS, l’UCS, il PBD, il PPD, il PEV nonché una maggioranza degli altri interpellati accolgono di principio positivamente i termini di ricorso proposti (art. 108 AP-LAsi).
Il PES e, ad esempio, l’ACES, la FEPS, la SOSF e l’Unia reputano i termini di ricorso proposti troppo brevi. Ciò è segnatamente il caso per il termine di ricorso di nove giorni nella procedura celere (p. es. PSS, Caritas, OSAR, SKF, CRS, ACNUR, FSCI; cfr. art. 108 cpv. 1 AP-LAsi nell’avamprogetto) e per il termine supplementare per regolarizzare un ricorso nella procedura celere (secondo l’avamprogetto tale termine passa dagli attuali sette giorni a tre giorni, cfr. art. 110 cpv. 1 lett. a AP-LAsi). I termini di ricorso e i termini supplementari per regolarizzare il ricorso vanno impostati in modo tale da consentire al rappresentante legale assegnato nei centri della Confederazione di rinunciare al mandato e a interporre un ricorso (cfr. art. 102h cpv. 2 AP-LAsi nell’avamprogetto) e lasciare sufficiente tempo al richiedente l’asilo per trovare un altro rappresentante legale o interporre egli stesso ricorso. In caso contrario vi è da temere che la rappresentanza legale interponga qualsiasi ricorso auspicato dai richiedenti l’asilo al fine di evitare la rinuncia intempestiva al mandato. Qualora non si corresse ai ripari, vi è il rischio di un’industria dell’asilo con quote di ricorso superiori al 90 per cento che metterebbe in pericolo l’insieme della protezione giuridica proposta (PSS, analogamente PES). Alcuni interpellati esigono un termine di ricorso generalizzato di 30 giorni per tutte le procedure (p. es. PES, ACES; OSAR, SKF, FSCI, ACNUR esigono 30 giorni per tutte le procedure materiali). Occorre inoltre evitare che i termini già di per sé brevi risultino ulteriormente ridotti da ferie giudiziarie e da ferie esecutive o da giorni festivi come ad esempio Pasqua (p. es. Caritas, OSAR, SKF, CRS, FSCI).
Alcuni partecipanti propongono di disciplinare il termine di ricorso nella legge in giorni lavorativi e non in giorni civili (p. es. ACNUR, Caritas). Per le diverse procedure il TAF ritiene ragionevole limitare a tre i termini di ricorso per le differenti procedure (p. es. 5 giorni lavorativi, 10 e 30 giorni civili).
I termini d’evasione dei ricorsi per il TAF (art. 109 AP-LAsi) sono accolti con favore da tutti i Cantoni, dalla CDDGP, dalla CDOS, dall’ACS e dall’UCS. Anche il PBD, il PEV e la maggioranza degli altri interpellati, come le istituzioni di soccorso, le ONG e le organizzazioni religiose, è in linea di massima d’accordo con il disciplinamento proposto. Il PPD chiede che il termine d’evasione dei ricorsi per il TAF di 20 giorni, deciso dal Parlamento, venga mantenuto per tutte le decisioni materiali. Il PES auspica che in caso di mancato rispetto dei termini d’evasione da parte del TAF, i richiedenti l’asilo ottengano un indennizzo. Infine i Cantoni BS e ZG chiedono che il rispetto dei termini d’evasione dei ricorsi da parte del TAF siano garantiti mediante misure adeguate (in tal senso anche UDC; cfr. in merito cap. II. n. 2.1.2).
Per quanto concerne le riserve espresse, ad esempio, dal PSS, dal TAF, dall’ACES, dall’OSAR, dalla SKF, dalla CRS e dalla FSCI si veda il capitolo II numero 2.1.2.
La proposta secondo cui nell’ambito della procedura di ricorso contro decisioni prese nella procedura celere o nella procedura Dublino, il TAF attua misure istruttorie nei centri della Confederazione e può notificare la sentenza oralmente (art. 111abis AP-LAsi) viene accolta
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