Sintesi dei risultati LAsi
Consultazione 2013/76: Avamprogetto di modifica della legge sull'asilo. Ristrutturazione del settore dell'asilo · 18 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 14Fedlex · Rapporto sui risultati
Centri speciali (art. 24a AP-LAsi)
Già nell’ambito degli adeguamenti delle ordinanza in seguito alle modifiche urgenti della LAsi (progetto 3) si è tenuto ampiamente conto delle osservazioni degli interpellati (p. es. chiara definizione dei criteri di assegnazione a un centro speciale o possibilità di impugnare la decisione di assegnazione in un centro speciale della Confederazione; cfr. art. 16b dell’ordinanza 1 dell’11 agosto 199911 sull’asilo relativa a questioni procedurali [OAsi 1]) in merito alle disposizioni sui centri speciali della Confederazione per i richiedenti l’asilo che mettono in pericolo la sicurezza e l’ordine pubblico o che con il loro comportamento disturbano considerevolmente l’esercizio dei centri (art. 24a AP-LAsi, trasposizione nel diritto ordinario).
L’ACS e l’UCS vedono con occhio critico la creazione di centri speciali finché mancano criteri chiari in materia di alloggio. Tali centri comporterebbero effetti negativi per i Comuni d’ubicazione e per i Comuni limitrofi (rischio di violenza, risorse di personale e mezzi finanziari molto elevati). I Comuni d’ubicazioni dei centri speciali vanno dunque sostenute e indennizzate dalla Confederazione. Il Cantone BS chiede che nei centri speciali non si svolgano procedure d’asilo (stralcio dell’art. 24a cpv. 2 AP-LAsi).
Altre osservazioni sull’alloggio dei richiedenti l’asilo nei centri della Confederazione
La trasposizione nel diritto ordinario e a tempo indeterminato dei contributi speciali alle spese di sicurezza dei Cantoni d’ubicazione di un centro della Confederazione nonché dei sussidi per i programmi d’occupazione destinati alle persone collocate nei centri della Confederazione (progetto 3, art. 91 cpv. 2ter e 4bis AP-LAsi) è in linea di massima accolta favorevolmente da tutti i Cantoni, dalla CDDGP, dalla CDOS, dall’ACS, dall’UCS, dal PBD, dal PPD, dal PEV, dal PLR, dal PES e dal PSS. Lo stesso dicasi anche per gli altri interpellati, come le istituzioni di soccorso, le ONG, le organizzazioni religiose e l’ACNUR, sempreché si siano espressi su tale proposta.
Diversi Cantoni (p. es. AR, BE, GL, GR, LU, NE, NW, SH, SZ, TI, VD, VS, ZH) chiedono che gli importi forfettari per le spese della sicurezza siano versati anche per gli alloggi collettivi cantonali. Alcuni Cantoni (p. es. BS, NE, VD) reputano l’importo troppo basso (CHF 110 000 per 100 posti d’alloggio in un centro della Confederazione o CHF 110 000 per 50 posti di alloggio in un centro speciale; cfr. art. 41 dell’ordinanza 2 dell’11 agosto 199912 sull’asilo relativa alle questioni finanziarie [OAsi 2]). L’ACS, l’UCS e il SAB auspicano che i contributi speciali alle spese di sicurezza siano versati direttamente al Comune d’ubicazione e ai Comuni limitrofi. In tale contesto l’ACS, l’UCS e il SAB chiedono che il Cantone d’ubicazione di un centro cantonale sia tenuto per legge a versare i contributi federali ai Comuni d’ubicazione e ai Comuni limitrofi. Inoltre andrebbero pure indennizzate le spese amministrative che i Comuni interessati devono sostenere.
Alcuni interpellati (p. es. GL, UR, CRS) chiedono che i sussidi per i programmi d’occupazione siano corrisposti anche per persone che soggiornano nel Cantone (p. es. nell’ambito della procedura ampliata, art. 91 cpv. 4bis AP-LAsi).
La proposta secondo cui durante la permanenza nei centri della Confederazione i richiedenti l’asilo non hanno il diritto di esercitare un’attività lucrativa, ma che durante un soggiorno nel Cantone non sottostanno più al divieto di lavorare (cfr. art. 43 AP-LAsi), è accolta favorevolmente da una chiara maggioranza di Cantoni, dalla CDDGP, dalla CDOS, dall’ACS, dall’UCS, dal PBD, dal PPD, dal PEV, dal PES, dal PSS e dalla maggior parte degli altri interpellati, come le istituzioni di soccorso, le ONG, le organizzazioni religiose nonché l’ACNUR.
I Cantoni BL, GL, NW e l’AUSL respingono la proposta. In sostanza chiedono di mantenere il disciplinamento vigente secondo cui durante i primi tre mesi dopo l’inoltro della domanda d’asilo i richiedenti non hanno il diritto di esercitare un’attività lucrativa (art. 43 cpv. 1 LAsi). Il Cantone BL e l’AUSL propongono che il divieto di lavorare venga esteso fino alla decisione d'asilo passata in giudicato (analogamente UDC).
11 RS 142.311
12 RS 142.312
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